Art. 19. Esame delle segnalazioni 1. Sono qualificabili come segnalazioni gli atti, diversi dalle richieste di parere e dai quesiti, che non presentano le caratteristiche del reclamo e sono volti a sollecitare un controllo da parte del Garante sulla disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali. 2. La segnalazione e' presentata da un soggetto identificato. L'Autorita' puo' utilizzare le notizie indicate in eventuali segnalazioni che provengono da un soggetto non identificato, qualora ritenga di dover avviare controlli su casi nei quali ravvisa il rischio di seri pregiudizi o di ritorsioni ai danni di soggetti interessati dal trattamento, oppure ricorre comunque un caso di particolare gravita'. 3. La segnalazione puo' essere esaminata dall'Autorita', ma non comporta la necessaria adozione di un provvedimento. 4. Nei casi in cui fatti di possibile rilievo per la disciplina in materia di protezione dei dati personali siano stati riscontrati nell'ambito di verifiche condotte da altre Autorita', la segnalazione puo' essere esaminata ai fini dell'eventuale accertamento della sussistenza di una violazione. Ove necessario, sono acquisiti ulteriori elementi. 5. Il dipartimento, servizio o altra unita' organizzativa competente puo', anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3 del presente regolamento, concludere l'esame della segnalazione disponendone l'archiviazione quando ricorre uno dei presupposti di cui all'art. 11, comma 1, oppure in caso di segnalazioni del tutto generiche. Si considerano tali le segnalazioni che si limitano a imputare a un soggetto fatti privi di elementi circostanziati o che non contengono elementi tali da consentire un'agevole individuazione del titolare del trattamento. 6. E' fatta salva l'attivita' di controllo, anche con riferimento a segnalazioni gia' oggetto di archiviazione ai sensi dei commi precedenti, in caso di sopravvenuti elementi di fatto o di diritto ovvero di diversa ed ulteriore valutazione del Garante. 7. Delle determinazioni di cui al comma 5 e' informato il Collegio nei modi di cui all'art. 36.