Art. 19 
 
                Supporto all'attivita' internazionale 
 
  1. Per le finalita' di cui all'art. 1, comma 586,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, e per potenziare le attivita' a  supporto  dei
negoziati europei e  internazionali,  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato, nel  triennio  2019-2021,  in  aggiunta
alle vigenti facolta' assunzionali  nel  rispetto  dei  limiti  della
dotazione organica, a bandire apposite  procedure  concorsuali  e  ad
assumere a tempo indeterminato fino a trenta unita' di  personale  di
alta professionalita' da inquadrare nel profilo  di  area  terza.  Le
procedure concorsuali  di  cui  al  primo  periodo  si  svolgono  nel
rispetto delle previsioni di cui all'art. 1, commi 300 e  360,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145.  Agli  oneri  assunzionali  derivanti
dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 220.000 per
l'anno 2019 e ad euro 1.310.000 annui a decorrere dall'anno 2020,  si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui  all'art.
1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  come
rifinanziato ai sensi dell'art. 1, comma 298, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, in deroga al secondo periodo del medesimo comma  298  e
al comma 344 del predetto art. 1. (( Per le medesime finalita' di cui
al primo periodo, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di
cui all'art. 7, comma 7,  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, e' incrementata di
800.000 euro per ciascuno  degli  anni  del  triennio  2019-2021.  Ai
relativi oneri, pari a 800.000 euro annui per ciascuno degli anni dal
2019 al 2021, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
  1-bis. Per rendere effettive anche le attivita' di cui al  comma  1
del presente articolo, la lettera c) del comma 350 dell'art. 1  della
legge 30 dicembre 2018, n.  145,  si  interpreta  nel  senso  che  la
riduzione del  numero  complessivo  degli  uffici  del  Ministero  e'
riferita  esclusivamente   agli   uffici   dirigenziali   presso   le
articolazioni periferiche. 
  1-ter. Nelle more dell'adozione  dei  provvedimenti  volti  a  dare
attuazione al citato comma 350 dell'art. 1 della  legge  n.  145  del
2018, e' comunque assicurata, con decorrenza  dal  1°  gennaio  2019,
l'uniformita' del trattamento economico  del  personale  in  servizio
presso il Ministero dell'economia e delle finanze.  A  tal  fine,  il
relativo provvedimento e' adottato entro trenta giorni dalla data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. )) 
  2. All'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 586 l'ultimo periodo e' soppresso; 
  b) dopo il comma 586 e' inserito  il  seguente:  «586-bis.  Per  le
finalita' di cui al comma  586,  la  delegazione  per  la  presidenza
italiana del G20 e il Ministero dell'economia e delle finanze possono
stipulare contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o di
lavoro flessibile.». 
  3. Agli oneri di cui al comma 2, lettera b), pari a euro  1.200.000
per l'anno 2019, euro 1.650.500 per l'anno 2020 e  a  euro  1.669.000
per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui  all'art.  1,  comma  586,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  4. All'art. 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2007, n.  246,  le
parole:  «entro  il  tetto  massimo  di  15.000.000  di  euro»   sono
sostituite dalle seguenti:  «fino  al  70  per  cento  delle  risorse
residue nel conto nell'anno considerato». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 586 dell'art.  1  della
          citata legge n. 145 del 2018, come modificato dal  comma  2
          del presente articolo: 
              "586.     Per     le     attivita'     di     carattere
          logistico-organizzativo connesse con la presidenza italiana
          del  G20,  diverse  dagli  interventi  infrastrutturali   e
          dall'approntamento  del  dispositivo   di   sicurezza,   e'
          autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno  2019,
          di 10 milioni di euro per l'anno 2020,  di  26  milioni  di
          euro per l'anno 2021 e di 1  milione  di  euro  per  l'anno
          2022.  Con  decreto  del  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri  e
          della cooperazione internazionale e dell'economia  e  delle
          finanze, e' istituita presso la  Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri la Delegazione per la presidenza italiana  del
          G20, per lo svolgimento delle attivita'  di  cui  al  primo
          periodo, da concludersi non oltre il 31 dicembre 2022.  Per
          l'elaborazione dei contenuti del programma della presidenza
          italiana  del  G20  in  ambito  economico-finanziario,  con
          decreto  del  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,
          nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di  cui  al  primo
          periodo, e' istituito un gruppo di lavoro composto anche da
          personale non appartenente alla pubblica amministrazione.". 
              - Si riporta il testo  vigente  dei  commi  300  e  360
          dell'art. 1 della citata legge n. 145 del 2018: 
              "300. Fatta salva l'esigenza di professionalita' aventi
          competenze di spiccata specificita' e fermo quanto previsto
          per il reclutamento del personale di cui  alla  lettera  a)
          del  comma  313  e  di  cui  al  comma  335,  le  procedure
          concorsuali autorizzate a valere sulle risorse del fondo di
          cui all'art. 1, comma  365,  lettera  b),  della  legge  11
          dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma
          298  del  presente  articolo,  sono  svolte,   secondo   le
          indicazioni   dei   piani   di   fabbisogno   di   ciascuna
          amministrazione,  mediante  concorsi  pubblici  unici,  per
          esami  o  per  titoli  ed  esami,  in  relazione  a  figure
          professionali omogenee.  I  predetti  concorsi  unici  sono
          organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite  della
          Commissione    per    l'attuazione    del    Progetto    di
          Riqualificazione delle Pubbliche  Amministrazioni  (RIPAM),
          di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, che  si
          avvale  dell'Associazione  Formez  PA,  e  possono   essere
          espletati con modalita' semplificate definite  con  decreto
          del Ministro per la pubblica amministrazione  da  adottare,
          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, entro due mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente  legge,  anche  in  deroga  alla  disciplina
          prevista dai regolamenti di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 9 maggio 1994,  n.  487,  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e al
          decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,  n.
          70. Le procedure concorsuali e le  conseguenti  assunzioni,
          finanziate con le risorse del  fondo  di  cui  all'art.  1,
          comma 365, lettera b), della legge  11  dicembre  2016,  n.
          232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del  presente
          articolo, sono effettuate senza il previo svolgimento delle
          procedure previste dall'art. 30 del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165." 
              (Omissis). 
              360. A decorrere  dall'anno  2019,  le  amministrazioni
          pubbliche  di  cui  all'art.  1,  comma  2,   del   decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   procedono   al
          reclutamento   del   personale   secondo    le    modalita'
          semplificate individuate con il decreto  di  cui  al  comma
          300. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui
          al periodo precedente, il reclutamento avviene  secondo  le
          modalita' stabilite dalla disciplina vigente.". 
              - Si riporta il testo vigente del comma 365 dell'art. 1
          della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019): 
              "365.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da
          ripartire  con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  per  la
          semplificazione e la pubblica amministrazione, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentiti  il
          Ministro  dell'interno  e  il  Ministro  della  difesa,  da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, con  una  dotazione  di  1.480
          milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di  euro
          a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalita': 
                a) determinazione, per l'anno 2017 e a decorrere  dal
          2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto  a  quelli  previsti
          dall'art. 1, comma 466, della legge 28  dicembre  2015,  n.
          208, e pari a 300 milioni di euro annui, posti a carico del
          bilancio  dello  Stato  per  la  contrattazione  collettiva
          relativa al triennio 2016-2018  in  applicazione  dell'art.
          48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          e per i miglioramenti economici  del  personale  dipendente
          dalle  amministrazioni  statali  in   regime   di   diritto
          pubblico; 
                b)  definizione,  per  l'anno  2017  e  a   decorrere
          dall'anno  2018,  del   finanziamento   da   destinare   ad
          assunzioni di personale a tempo indeterminato, in  aggiunta
          alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente,
          nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi
          i Corpi di polizia ed il Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di  cui  agli
          articoli 62, 63 e 64  del  decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n. 300, e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo
          sviluppo, gli  enti  pubblici  non  economici  e  gli  enti
          pubblici  di  cui  all'art.  70,  comma  4,   del   decreto
          legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  tenuto  conto  delle
          specifiche richieste  volte  a  fronteggiare  indifferibili
          esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza  in
          relazione  agli  effettivi  fabbisogni,  nei  limiti  delle
          vacanze di organico nonche' nel rispetto dell'art.  30  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  dell'art.  4
          del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,  n.  125.  Le
          assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la
          semplificazione e la pubblica amministrazione, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
                c) definizione, dall'anno 2017,  dell'incremento  del
          finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire
          la piena attuazione di quanto previsto dall'art.  8,  comma
          1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7  agosto  2015,
          n. 124, e dall'art. 1, comma 5,  della  legge  31  dicembre
          2012, n. 244, ovvero, per il solo anno  2017,  proroga  del
          contributo straordinario di  cui  all'art.  1,  comma  972,
          della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la  disciplina  e
          le modalita' ivi previste. Al riordino delle  carriere  del
          personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili  del
          fuoco e alla valorizzazione delle peculiari  condizioni  di
          impiego  professionale   del   personale   medesimo   nelle
          attivita' di soccorso  pubblico,  rese  anche  in  contesti
          emergenziali, sono altresi' destinati una quota parte delle
          risorse disponibili nei  fondi  incentivanti  del  predetto
          personale  aventi  carattere  di  certezza,  continuita'  e
          stabilita', per un importo massimo annuo di 5,3 milioni  di
          euro,  i  risparmi  strutturali  di  spesa  corrente   gia'
          conseguiti,   derivanti   dall'ottimizzazione    e    dalla
          razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco relativi alle locazioni passive  delle
          sedi di servizio, ai servizi di mensa  al  personale  e  ai
          servizi assicurativi finalizzati alla copertura dei  rischi
          aeronautici, nonche' una quota parte  del  fondo  istituito
          dall'art. 1, comma 1328, secondo periodo,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296. In sede di  prima  applicazione,  le
          risorse destinate  alle  finalita'  di  cui  al  precedente
          periodo sono determinate  in  misura  non  inferiore  a  10
          milioni di euro.". 
              - Si riporta il testo  vigente  dei  commi  298  e  344
          dell'art. 1 della citata legge n. 145 del 2018: 
              "298. Il fondo di cui  all'art.  1,  comma  365,  della
          legge 11 dicembre 2016, n. 232, per  le  finalita'  di  cui
          alla lettera b) del medesimo comma 365, e' rifinanziato per
          euro 130.725.000 per l'anno 2019, per euro 328.385.000  per
          l'anno 2020  e  per  euro  433.913.000  annui  a  decorrere
          dall'anno   2021.   Le   relative   assunzioni   a    tempo
          indeterminato, in  aggiunta  alle  facolta'  di  assunzione
          previste  dalla  legislazione  vigente,  sono  autorizzate,
          nell'ambito delle  vacanze  di  organico,  a  favore  delle
          amministrazioni  dello  Stato,  degli  enti  pubblici   non
          economici nazionali e delle agenzie individuati con decreto
          del Ministro per la pubblica amministrazione,  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze." 
              "344. Le amministrazioni comunicano alla Presidenza del
          Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica e al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  i  dati
          relativi al personale da assumere ai sensi dei commi da 298
          a 342 e i relativi oneri, ai fini  dell'assegnazione  delle
          risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 365, lettera b),
          della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato  ai
          sensi del comma 298 del presente articolo, ad esclusione di
          quelli inerenti alle procedure previste dai commi 319, 320,
          321, 322 e 335. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze
          e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,   le
          occorrenti variazioni di bilancio.". 
              - Si riporta il testo vigente del comma 7  dell'art.  7
          del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio  2003,
          n. 227 (Regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di
          diretta collaborazione del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze): 
              "Art. 7. Trattamento economico. 
              1. - 6. (Omissis). 
              7.  Al  personale  non  dirigenziale  o  a  quello  con
          rapporto di impiego non privato, assegnato agli  uffici  di
          diretta collaborazione, su proposta dei responsabili  degli
          uffici di cui all'art. 2, comma 2, spetta, a  fronte  delle
          responsabilita',  degli  obblighi  di  reperibilita'  e  di
          disponibilita'  ad  orari   disagevoli   eccedenti   quelli
          stabiliti in  via  ordinaria  dalle  disposizioni  vigenti,
          nonche' dalle conseguenti ulteriori  prestazioni  richieste
          dai responsabili degli uffici, una indennita' accessoria di
          diretta   collaborazione,   sostitutiva   degli    istituti
          retributivi    finalizzati     all'incentivazione     della
          produttivita' ed al miglioramento dei servizi. Il personale
          beneficiario della predetta indennita' e'  determinato  dal
          Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli  uffici  di
          cui  all'art.  2,  comma  2.   In   attesa   di   specifica
          disposizione contrattuale,  la  misura  dell'indennita'  e'
          determinata ai sensi dell'art. 14,  comma  2,  del  decreto
          legislativo n. 165 del 2001. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il testo vigente del comma 350 dell'art. 1
          della citata legge n. 145 del 2018: 
              "350. Ai fini della razionalizzazione  organizzativa  e
          amministrativa   delle   articolazioni   territoriali   del
          Ministero dell'economia e delle finanze, si  provvede  alla
          revisione   degli    assetti    organizzativi    periferici
          attraverso: 
                a) la realizzazione di presidi unitari  orientati  al
          governo  coordinato   dei   servizi   erogati   in   ambito
          territoriale dalle articolazioni periferiche del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, ivi compresi gli  uffici  di
          segreteria degli organi della giurisdizione  tributaria  di
          cui all'art. 31 del decreto legislativo 31  dicembre  1992,
          n. 545, ferme restando  le  funzioni  di  collaborazione  e
          supporto  nell'esercizio   dell'attivita'   giurisdizionale
          delle commissioni tributarie.  Tali  presidi  costituiscono
          uffici dirigenziali non generali e dipendono  organicamente
          e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria generale
          dello Stato; 
                b) la realizzazione di  poli  logistici  territoriali
          unitari, anche mediante condivisione delle sedi con  uffici
          di altre amministrazioni statali e, in particolare, con  le
          altre          articolazioni           dell'amministrazione
          economico-finanziaria; 
                c) l'unificazione e la rideterminazione degli  uffici
          dirigenziali   non   generali   presso   le   articolazioni
          periferiche,   apportando   una   riduzione   del    numero
          complessivo di uffici del Ministero non inferiore al 5  per
          cento. Il contingente di personale addetto agli  uffici  di
          segreteria  delle  commissioni  tributarie  e'  evidenziato
          nell'ambito della dotazione  organica  unitaria  e  la  sua
          consistenza e le variazioni  sono  determinate  secondo  le
          modalita' previste  dall'art.  32,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.". 
              - Si riporta il testo del comma 2  dell'art.  12  della
          legge 27 dicembre 2007,  n.  246  (Partecipazione  italiana
          alla  ricostituzione  delle  risorse  di  Fondi  e   Banche
          internazionali), come modificato dalla presente legge: 
              "2. L'esatto ammontare delle risorse di cui al comma  1
          sara' deciso ogni anno dal Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, fino al 70 per cento  delle  risorse  residue  nel
          conto nell'anno considerato. 
              (Omissis).".