(( Art. 19 ter 
 
             Attivita' di negoziazione per conto proprio 
 
  1. All'art. 67 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58,
dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
  «7-bis. Possono essere ammessi alle negoziazioni per conto  proprio
sulle sedi di  negoziazione  all'ingrosso  in  titoli  di  Stato,  in
qualita' di membri o di partecipanti, i soggetti di cui  all'art.  2,
paragrafo 5, punti da  4)  a  22),  della  direttiva  2013/36/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 67 del  citato  decreto
          legislativo n. 58 del 1998, come modificato dalla  presente
          legge: 
              "Art. 67. Criteri generali di accesso degli operatori 
              1. Il gestore di  un  mercato  regolamentato  o  di  un
          sistema multilaterale  di  negoziazione  o  di  un  sistema
          organizzato di negoziazione stabilisce,  attua  e  mantiene
          regole trasparenti e non discriminatorie, basate su criteri
          oggettivi, che disciplinano l'accesso in qualita' di membri
          o partecipanti o clienti. 
              2. Ai mercati regolamentati e ai sistemi  multilaterali
          di negoziazione possono accedere in qualita'  di  membri  o
          partecipanti le Sim, le  banche  italiane,  le  imprese  di
          investimento UE, le banche UE e le imprese di  paesi  terzi
          autorizzate  all'esercizio  dei  servizi  o  attivita'   di
          negoziazione per conto proprio o di  esecuzione  di  ordini
          per conto dei clienti ai sensi degli articoli 28 e 29-ter. 
              3. Le imprese di investimento UE, le  banche  UE  e  le
          imprese  di  paesi  terzi  autorizzate  all'esercizio   dei
          servizi o attivita' di negoziazione per conto proprio o  di
          esecuzione di ordini per conto dei clienti ai  sensi  degli
          articoli 28 e 29-ter, possono essere ammesse in qualita' di
          membri o partecipanti dei mercati regolamentati  o  sistemi
          multilaterali  di  negoziazione  stabiliti  sul  territorio
          della Repubblica secondo una delle seguenti modalita': 
                a) direttamente, stabilendo una succursale; 
                b) diventando membri remoti o avendo  accesso  remoto
          al mercato regolamentato  o  al  sistema  multilaterale  di
          negoziazione,  quando  le  procedure   e   i   sistemi   di
          negoziazione della sede in  questione  non  richiedono  una
          presenza fisica per la conclusione delle operazioni. 
              4. Possono altresi' accedere ai mercati regolamentati e
          ai sistemi  multilaterali  di  negoziazione,  tenuto  conto
          delle  regole  adottate   dal   gestore   della   sede   di
          negoziazione, i soggetti che: 
                a) godono di sufficiente buona reputazione; 
                b) dispongono di un livello sufficiente di  capacita'
          di negoziazione, di competenza ed esperienza; 
                c) dispongono di adeguati dispositivi organizzativi; 
                d) dispongono di risorse sufficienti per il ruolo che
          devono svolgere, tenendo  conto  delle  varie  disposizioni
          finanziarie eventualmente fissate dal mercato regolamentato
          per garantire l'adeguato regolamento delle operazioni. 
              5. Il gestore di  un  mercato  regolamentato  o  di  un
          sistema   multilaterale    di    negoziazione    specifica,
          nell'ambito delle regole previste dal comma  1,  i  criteri
          per  la  partecipazione  diretta  o   remota   al   mercato
          regolamentato  e  gli  obblighi   imposti   ai   membri   o
          partecipanti derivanti: 
                a) dall'istituzione e dalla gestione  della  sede  di
          negoziazione; 
                b)  dalle  disposizioni  riguardanti  le   operazioni
          eseguite nella sede di negoziazione; 
                c) dagli standard professionali imposti al  personale
          di  membri  o  partecipanti  che  operano  sulla  sede   di
          negoziazione; 
                d) dalle condizioni stabilite, a norma del  comma  4,
          per  i  membri  o  partecipanti  diversi  da  Sim,   banche
          italiane, imprese di investimento UE, banche UE  e  imprese
          di paesi terzi  autorizzate  all'esercizio  dei  servizi  o
          attivita' di negoziazione per conto proprio o di esecuzione
          di ordini per conto dei clienti ai sensi degli articoli  28
          e 29-ter; 
                e) dalle norme e procedure per la compensazione e  il
          regolamento   delle   operazioni   concluse   nel   mercato
          regolamentato. 
              6. I membri o partecipanti ai mercati  regolamentati  e
          ai sistemi multilaterali di negoziazione e  i  clienti  dei
          sistemi  organizzati  di  negoziazione  si  comportano  con
          diligenza,  correttezza  e  trasparenza  al  fine  di   non
          compromettere l'integrita' dei mercati. 
              7. Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  la
          Banca d'Italia sono ammessi alle negoziazioni sulle sedi di
          negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato. 
              7-bis. Possono essere  ammessi  alle  negoziazioni  per
          conto proprio sulle sedi di  negoziazione  all'ingrosso  in
          titoli di Stato, in qualita' di membri o di partecipanti, i
          soggetti di cui all'art. 2, paragrafo 5, punti da 4) a 22),
          della direttiva 2013/36/UE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 26 giugno 2013. 
              8. Il gestore di una sede di negoziazione comunica alla
          Consob  lo  Stato  membro  in   cui   intende   predisporre
          dispositivi  appropriati  per  facilitare  l'accesso  e  la
          negoziazione ai membri, partecipanti o clienti  remoti  ivi
          stabiliti.  La  Consob  trasmette,  entro  un  mese,  detta
          informazione  allo  Stato  membro   in   cui   si   intende
          predisporre tali dispositivi. Su  richiesta  dell'autorita'
          competente dello Stato membro ospitante, la Consob comunica
          tempestivamente l'identita' dei membri o dei partecipanti o
          dei clienti della sede di negoziazione che ha  stabilito  i
          propri dispositivi nel territorio dell'altro Stato membro. 
              9. Il gestore di una sede di negoziazione di  un  altro
          Stato membro puo' dotarsi di dispositivi  appropriati,  nel
          territorio della Repubblica, per facilitare l'accesso e  la
          negoziazione ai suoi membri, partecipanti o clienti  remoti
          ivi stabiliti, a condizione che la Consob ne abbia ricevuto
          preventiva comunicazione da parte dell'autorita' competente
          dello Stato membro d'origine della sede di negoziazione. La
          Consob puo' chiedere all'autorita' competente  dello  Stato
          membro d'origine  di  comunicare  l'identita'  dei  membri,
          partecipanti o clienti delle sedi di negoziazione che hanno
          stabilito  i  propri  dispositivi  sul   territorio   della
          Repubblica. 
              10. La Consob, al fine di  assicurare  la  trasparenza,
          l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli
          investitori, stipula accordi con le autorita' di  vigilanza
          dello Stato membro di origine delle sedi di negoziazione di
          altri Stati membri di cui al comma 9 che abbiano  acquisito
          un'importanza sostanziale per il funzionamento del  mercato
          finanziario italiano  e  la  tutela  degli  investitori  in
          Italia,  idonei  ad  assicurare  il   coordinamento   della
          cooperazione in materia di vigilanza  e  dello  scambio  di
          informazioni su base transfrontaliera.  Tali  accordi  sono
          stipulati dalla Consob congiuntamente con  Banca  d'Italia,
          previa  informativa  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, qualora le sedi di  negoziazione  di  altri  Stati
          membri abbiano acquisito un'importanza sostanziale  per  il
          funzionamento del mercato finanziario italiano nonche'  per
          l'ordinato svolgimento delle  negoziazioni  e  l'efficienza
          complessiva delle  sedi  di  negoziazione  all'ingrosso  di
          titoli di Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze
          puo'  richiedere  alla  Banca  d'Italia   le   informazioni
          acquisite ai sensi degli accordi anzidetti. 
              11. La Consob stipula  altresi'  i  citati  accordi  di
          cooperazione con le  autorita'  di  vigilanza  dello  Stato
          membro ospitante  di  sedi  di  negoziazione  italiane  che
          abbiano  acquisito   un'importanza   sostanziale   per   il
          funzionamento del mercato finanziario di tale Stato  membro
          e la tutela degli investitori nello stesso. 
              12. Quando ha motivi chiari e dimostrabili di  ritenere
          che un mercato regolamentato, un sistema  multilaterale  di
          negoziazione o un sistema organizzato di  negoziazione  che
          si  siano  dotati  di  dispositivi  nel  territorio   della
          Repubblica, ai sensi del  comma  9,  violino  gli  obblighi
          derivanti  dalle  disposizioni  della  presente  parte,  la
          Consob ne informa l'autorita' competente dello Stato membro
          d'origine della sede di  negoziazione.  Se,  nonostante  le
          misure  adottate  dall'autorita'  competente  dello   Stato
          membro d'origine  o  per  via  dell'inadeguatezza  di  tali
          misure, la sede di negoziazione persiste nell'agire  in  un
          modo che mette  chiaramente  a  repentaglio  gli  interessi
          degli investitori domestici o  il  buon  funzionamento  dei
          mercati,  la  Consob,  dopo  avere  informato   l'autorita'
          competente dello Stato membro d'origine,  adotta  tutte  le
          misure adeguate e necessarie per tutelare gli investitori e
          assicurare  il  buon   funzionamento   dei   mercati,   che
          comprendono la possibilita' di  impedire  a  tale  sede  di
          negoziazione di rendere accessibili i loro  dispositivi  ai
          membri o partecipanti a distanza stabiliti  nel  territorio
          della Repubblica. Le misure adottate ai sensi del  presente
          comma,  che  comportano  sanzioni   o   restrizioni   delle
          attivita' di un'impresa di investimento  o  di  un  mercato
          regolamentato sono opportunamente giustificate e comunicate
          all'impresa di  investimento  o  al  mercato  regolamentato
          interessato.".