(( Art. 19 quater 
 
Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio  2005,  n.  38,  recante
  esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del  regolamento  (CE)
  n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali 
 
  1. All'art. 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla lettera a) del comma 1, dopo le parole:  «di  negoziazione»
sono inserite le seguenti: «se risultanti dal bilancio»; 
  b) alla lettera b)  del  comma  1,  le  parole:  «in  contropartita
diretta della valutazione al valore equo (fair  value)  di  strumenti
finanziari e attivita' » sono sostituite dalle seguenti: « a  seguito
della valutazione delle attivita' e passivita' al valore  equo  (fair
value)  rilevata  nelle  altre   componenti   del   prospetto   della
redditivita' complessiva»; 
  c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Le riserve di cui al comma 1, lettera b),  si  riducono  in
maniera corrispondente all'importo delle plusvalenze  e  minusvalenze
realizzate»; 
  d) al comma 4, le parole: «2358, terzo comma» sono sostituite dalle
seguenti: «2358, sesto comma»; 
  e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Le riserve di cui ai commi 1, lettera b), e  2  possono  essere
utilizzate per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo aver
utilizzato le riserve di utili disponibili e la  riserva  legale.  In
tale caso esse sono reintegrate accantonando gli utili degli esercizi
successivi.». 
  2. Al comma 2 dell'art. 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2005,
n. 38, le parole:  «agli  strumenti  finanziari  disponibili  per  la
vendita e alle attivita' materiali  e  immateriali»  sono  sostituite
dalle seguenti: «alle  attivita'  e  passivita'»  e  le  parole:  «in
contropartita del patrimonio netto» sono sostituite  dalle  seguenti:
«nelle   altre   componenti   del   prospetto   della    redditivita'
complessiva». 
  3. Dopo l'art. 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2005,  n.  38,
e' inserito il seguente: 
  «Art. 7-bis (Disciplina degli effetti  contabili  connessi  con  il
passaggio  dai  principi  contabili  internazionali  alla   normativa
nazionale). - 1. Agli effetti contabili connessi con il passaggio dai
principi contabili internazionali alla normativa nazionale,  rilevati
dai soggetti indicati nell'art. 2-bis, si applicano  le  disposizioni
dei commi seguenti. 
  2. Se il saldo degli effetti contabili connessi  con  il  passaggio
dai principi contabili internazionali  alla  normativa  nazionale  e'
positivo,  il  saldo  e'  iscritto  in  una  riserva   indisponibile.
Quest'ultima: 
  a) si riduce in misura corrispondente all'importo delle plusvalenze
realizzate, anche attraverso l'ammortamento, o divenute insussistenti
per effetto della svalutazione; 
  b) e' indisponibile anche ai fini  dell'imputazione  a  capitale  e
degli utilizzi previsti dagli articoli 2350, terzo comma, 2357, primo
comma, 2358, sesto comma, 2359-bis, primo  comma,  2432  e  2478-bis,
quarto comma, del codice civile; 
  c) puo'  essere  utilizzata  per  la  copertura  delle  perdite  di
esercizio solo dopo l'utilizzo delle riserve di utili  disponibili  e
della riserva legale. In  tale  caso  essa  deve  essere  reintegrata
accantonando gli utili degli esercizi successivi. 
  3. Alle fattispecie di cui al presente articolo  si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 13  del  presente
decreto e quelle di cui all'art. 15, comma 1,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2». 
  4. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano  al  bilancio
di esercizio e al bilancio consolidato a partire dal primo  esercizio
successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2018. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  6   del   decreto
          legislativo  28  febbraio  2005,  n.  38  (Esercizio  delle
          opzioni  previste  dall'art.  5  del  regolamento  (CE)  n.
          1606/2002 in materia di principi contabili internazionali),
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 6. Distribuzione di utili e riserve 
              1. Le societa' che redigono il  bilancio  di  esercizio
          secondo i principi  contabili  internazionali  non  possono
          distribuire: 
                a) utili d'esercizio in  misura  corrispondente  alle
          plusvalenze iscritte nel  conto  economico,  al  netto  del
          relativo onere fiscale e diverse da quelle riferibili  agli
          strumenti finanziari  di  negoziazione  se  risultanti  dal
          bilancio e all'operativita' in cambi e  di  copertura,  che
          discendono dall'applicazione del criterio del  valore  equo
          (fair value) o del patrimonio netto; 
                b)  riserve  del  patrimonio   netto   costituite   e
          movimentate a seguito della valutazione delle  attivita'  e
          passivita' al valore equo (fair value) rilevata nelle altre
          componenti del prospetto della redditivita' complessiva. 
              2. Gli utili corrispondenti alle plusvalenze di cui  al
          comma  1,  lettera  a),  sono  iscritti  in   una   riserva
          indisponibile. In caso di utili  di  esercizio  di  importo
          inferiore  a  quello  delle  plusvalenze,  la  riserva   e'
          integrata, per la differenza,  utilizzando  le  riserve  di
          utili disponibili o, in mancanza,  accantonando  gli  utili
          degli esercizi successivi. 
              3. La riserva di cui al comma 2  si  riduce  in  misura
          corrispondente all'importo  delle  plusvalenze  realizzate,
          anche attraverso l'ammortamento, o  divenute  insussistenti
          per effetto della svalutazione. 
              3-bis. Le riserve di cui al comma  1,  lettera  b),  si
          riducono  in  maniera  corrispondente   all'importo   delle
          plusvalenze e minusvalenze realizzate. 
              4. Le riserve di cui ai commi 1, lettera b), e  2  sono
          indisponibili anche ai fini dell'imputazione a  capitale  e
          degli utilizzi previsti dagli articoli 2350,  terzo  comma,
          2357, primo  comma,  2358,  sesto  comma,  2359-bis,  primo
          comma, 2432, 2478-bis, quarto comma, del codice civile. 
              5. Le riserve di cui  ai  commi  1,  lettera  b),  e  2
          possono essere utilizzate per la copertura delle perdite di
          esercizio solo dopo aver utilizzato  le  riserve  di  utili
          disponibili e la riserva legale. In  tale  caso  esse  sono
          reintegrate   accantonando   gli   utili   degli   esercizi
          successivi. 
              6. Non si possono distribuire utili fino  a  quando  la
          riserva di cui al comma 2 ha un importo inferiore a  quello
          delle plusvalenze di cui al comma 1, lettera a),  esistenti
          alla data di riferimento del bilancio." 
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  7  del
          citato decreto legge n. 38 del 2005, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 7.  Disciplina  delle  variazioni  di  patrimonio
          netto rilevate nello stato  patrimoniale  di  apertura  del
          primo bilancio di  esercizio  redatto  secondo  i  principi
          contabili internazionali 
              1. (Omissis). 
              2. Le riserve da valutazione relative alle attivita'  e
          passivita' valutate al valore equo (fair value) nelle altre
          componenti del  prospetto  della  redditivita'  complessiva
          hanno  il  regime  di  movimentazione  e   indisponibilita'
          previsto per le riserve di cui all'art. 6, comma 1, lettera
          b). 
              (Omissis).".