(( Art. 19 quinquies 
 
Modifica al decreto-legge 23 ottobre 2018, n.  119,  convertito,  con
  modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 
 
  1. All'art. 20-quater, comma 3, del decreto-legge 23 ottobre  2018,
n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2018,
n. 136, le parole: «Le imprese indicate al comma 2 che  si  avvalgono
della facolta' di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Le
imprese indicate al comma 2 e i soggetti indicati nell'art. 2-bis del
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, che si  avvalgono  della
facolta' di cui al comma 1.». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 3  dell'art.  20-quater
          del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2018,  n.   136
          (Disposizioni urgenti in materia  fiscale  e  finanziaria),
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 20-quater. Disposizioni in materia di sospensione
          temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli 
              1. - 2. (Omissis). 
              3. Le imprese indicate al comma 2 e i soggetti indicati
          nell'art. 2-bis del decreto legislativo 28  febbraio  2005,
          n. 38, che si avvalgono della facolta' di cui  al  comma  1
          destinano a una riserva indisponibile  utili  di  ammontare
          corrispondente alla differenza tra i valori  registrati  in
          applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ed  i
          valori di mercato alla data  di  chiusura  del  periodo  di
          riferimento, al netto del relativo onere fiscale.  In  caso
          di utili di esercizio di importo inferiore a  quello  della
          suddetta differenza, la riserva  e'  integrata  utilizzando
          riserve di utili o altre riserve  patrimoniali  disponibili
          o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.".