Art. 19 Interventi volti alla ripresa economica 1. Alle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonche' alle imprese che svolgono attivita' agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, insediate da almeno dodici mesi antecedenti l'evento nei comuni di cui all'allegato 1 sono concessi contributi, nel limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro per l'anno 2020, (( ripartiti, quanto a euro 1.700.000 per l'anno 2019 ed euro 1.700.000 per l'anno 2020, per il Commissario straordinario per la ricostruzione della citta' metropolitana di Catania e, quanto a euro 300.000 per l'anno 2019 ed euro 300.000 per l'anno 2020, per il Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di Campobasso, )) a condizione che le stesse abbiano registrato, nei tre mesi successivi agli eventi, una riduzione del fatturato in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente. Il decremento del fatturato puo' essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento. 2. I criteri, le procedure, le modalita' di concessione e di calcolo dei contributi e di riparto delle risorse di cui al comma 1 tra i comuni interessati sono stabiliti con provvedimento del Commissario straordinario competente, da adottare nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili delle contabilita' speciali di cui all'articolo 8.