(( Art. 19 ter 
 
            Disposizioni relative al Fondo per il credito 
              alle aziende vittime di mancati pagamenti 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 199,  le  parole:  «alle  aziende  vittime  di  mancati
pagamenti» sono sostituite dalle seguenti: «alle vittime  di  mancati
pagamenti» e le parole: «altre  aziende  debitrici»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «propri  debitori  nell'ambito  dell'attivita'   di
impresa»; 
  b) il comma 200 e' sostituito dal seguente: 
  «200. Possono accedere al  Fondo  di  cui  al  comma  199,  con  le
modalita' stabilite dal  comma  201,  le  piccole  e  medie  imprese,
definite ai sensi dell'articolo  3  della  direttiva  2013/34/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, anche  se  in
concordato preventivo  con  continuita',  e  i  professionisti  parti
offese in un procedimento penale, pendente alla data di presentazione
delle domande di accesso al Fondo, a carico di debitori imputati  dei
delitti di cui agli articoli 629, 640 e 641 del codice  penale,  2621
del codice civile, 216, 217, 218, 223, 224 e 225 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267. Possono altresi' accedere al Fondo le  piccole  e
medie imprese di cui al primo periodo e i  professionisti  ammessi  o
iscritti al passivo di una procedura  concorsuale  per  la  quale  il
curatore,  il  commissario  o  il  liquidatore  giudiziale  si   sono
costituiti parte civile nel processo penale per i  reati  di  cui  al
presente comma,  ovvero  il  cui  credito  e'  ricono-sciuto  da  una
sentenza definitiva di condanna per i reati medesimi»; 
  c) dopo il comma 201 e' inserito il seguente: 
  «201-bis. Il provvedimento  di  concessione  e  di  erogazione  del
finanziamento agevolato di cui al comma  201  e'  adottato  anche  in
pendenza  della  verifica  da  parte  del  Ministero  dello  sviluppo
economico della correttezza e della conformita'  delle  dichiarazioni
rese dai soggetti che hanno formulato richiesta di accesso  al  Fondo
di cui al comma 199; in tale caso, il  finanziamento  e'  erogato,  a
titolo di acconto, per un importo pari al  50  per  cento  di  quanto
dovuto e  il  saldo  e'  corrisposto  all'esito  della  verifica.  Il
provvedimento e' comunque revocato quando e' accertata la carenza dei
suoi presupposti, con conseguente recupero delle somme  anticipate  a
titolo di acconto, secondo le modalita' stabilite dal decreto di  cui
al comma 201»; 
    d) al comma  202,  le  parole:  «delle  aziende  imputate  per  i
delitti» sono sostituite dalle seguenti: «dei debitori imputati». ))