(Allegato-art. 19)
                              Art. 19. 
 
                            Unioni civili 
 
    1. Al fine di assicurare l'effettivita' della tutela dei  diritti
e il pieno adempimento degli obblighi  derivanti  dall'unione  civile
tra persone dello stesso sesso di  cui  alla  legge  n.  76/2016,  le
disposizioni dei CCNL riferite al  matrimonio,  nonche'  le  medesime
disposizioni contenenti le  parole  «coniuge»,  «coniugi»  o  termini
equivalenti, si applicano anche ad  ognuna  delle  parti  dell'unione
civile.