Art. 19 
 
                      Emissione e registrazione 
                di codici identificativi macchinario 
 
  1.  Al  ricevimento  di  una  richiesta  a  norma   dell'art.   18,
l'emittente  di  identificativi  genera  un   codice   identificativo
macchinario, che consiste nei seguenti elementi di dati, da  disporre
nella posizione indicata: 
    a) in prima posizione, i caratteri alfanumerici che costituiscono
il codice identificativo dell'emittente di  identificativi  assegnato
in conformita' all'art. 3, comma 4; e 
    b)  in  seconda  posizione,  una  sequenza  alfanumerica  univoca
nell'ambito del gruppo di codici dell'emittente di identificativi. 
  2.  Entro  due  giorni  lavorativi  l'emittente  di  identificativi
trasmette il codice all'operatore richiedente. 
  3. Tutte le informazioni comunicate all'emittente di identificativi
in conformita'  all'art.  18, comma  2,  e  i  corrispondenti  codici
identificativi formano parte integrante  di  un  registro  istituito,
mantenuto e aggiornato dall'emittente di identificativi. 
  4. In casi debitamente giustificati, gli  amministratori  nazionali
possono esigere che l'emittente di identificativi disattivi un codice
identificativo  macchinario.  In  tali  casi  vengono   informati   i
fabbricanti e gli importatori della disattivazione e dei  motivi  che
la hanno determinata.