Art. 19 Emissione e registrazione di codici identificativi macchinario 1. Al ricevimento di una richiesta a norma dell'art. 18, l'emittente di identificativi genera un codice identificativo macchinario, che consiste nei seguenti elementi di dati, da disporre nella posizione indicata: a) in prima posizione, i caratteri alfanumerici che costituiscono il codice identificativo dell'emittente di identificativi assegnato in conformita' all'art. 3, comma 4; e b) in seconda posizione, una sequenza alfanumerica univoca nell'ambito del gruppo di codici dell'emittente di identificativi. 2. Entro due giorni lavorativi l'emittente di identificativi trasmette il codice all'operatore richiedente. 3. Tutte le informazioni comunicate all'emittente di identificativi in conformita' all'art. 18, comma 2, e i corrispondenti codici identificativi formano parte integrante di un registro istituito, mantenuto e aggiornato dall'emittente di identificativi. 4. In casi debitamente giustificati, gli amministratori nazionali possono esigere che l'emittente di identificativi disattivi un codice identificativo macchinario. In tali casi vengono informati i fabbricanti e gli importatori della disattivazione e dei motivi che la hanno determinata.