Art. 19 
 
               Istituto nazionale per l'assicurazione 
                   contro gli infortuni sul lavoro 
 
  1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione  contro  gli  infortuni
sul lavoro e' autorizzato, sul budget  assunzionale  derivante  dalle
cessazioni  dell'anno  2017  -  budget   2018   del   personale   non
dirigenziale  e  dell'anno  2018  -   budget   2019   del   personale
dirigenziale e non dirigenziale ad indire procedure di reclutamento e
ad assumere a tempo indeterminato le  unita'  di  personale  indicate
nella tabella 19  allegata,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art.  1,
comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.