Art. 19 
 
Esenzione fiscale dei premi della lotteria nazionale degli  scontrini
  ed istituzione di premi speciali per il cashless 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 540, e' aggiunto in  fine  il  seguente  periodo:  «I
premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del  percipiente
per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e  non  sono
assoggettati ad alcun prelievo erariale.»; 
    b) il comma 542 e' sostituito dal  seguente:  «542.  Al  fine  di
incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte
dei consumatori, con il provvedimento  di  cui  al  comma  544,  sono
istituiti premi speciali, per  un  ammontare  complessivo  annuo  non
superiore a 45 milioni di euro,  da  attribuire  mediante  estrazioni
aggiuntive a quelle ordinarie di cui al comma 540, ai soggetti di cui
al predetto comma che effettuano transazioni attraverso strumenti che
consentano il pagamento  elettronico.  Con  lo  stesso  provvedimento
sono, altresi', stabilite le modalita' attuative del presente  comma,
prevedendo premi, nell'ambito  del  predetto  ammontare  complessivo,
anche per gli  esercenti  che  hanno  certificato  le  operazioni  di
cessione di beni ovvero prestazione di servizi ai sensi dell'articolo
2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Al fine di
garantire le risorse finanziarie necessarie  per  l'attribuzione  dei
premi e le spese amministrative  e  di  comunicazione  connesse  alla
gestione della lotteria, il Fondo iscritto nello stato di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18
del  decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.   119,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.136,  e'  incrementato
di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno  2020.  I  fondi  per  le
spese  amministrative  e  di  comunicazione  sono   attribuiti   alle
amministrazioni che sostengono i relativi costi.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dei commi 540 e 542 dell'articolo 1
          della citata legge n. 232 del  2016,  come  modificato  dal
          presente articolo e dall'articolo 20 della presente legge: 
                «Art. 1. - Commi 1. - 539. Omissis. 
                540. A decorrere dal 1° luglio 2020  i  contribuenti,
          persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio  dello
          Stato, che effettuano acquisti di  beni  o  servizi,  fuori
          dall'esercizio di attivita' di impresa, arte o professione,
          presso  esercenti   che   trasmettono   telematicamente   i
          corrispettivi, ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  del
          decreto  legislativo  5  agosto  2015,  n.   127,   possono
          partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti  nel
          quadro  di  una   lotteria   nazionale.   Per   partecipare
          all'estrazione e' necessario che i contribuenti, al momento
          dell'acquisto,  comunichino  il  proprio  codice  lotteria,
          individuato dal provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli, d'intesa con  l'Agenzia  delle
          entrate, adottato ai sensi del comma 544,  all'esercente  e
          che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati
          della singola cessione o prestazione, secondo le  modalita'
          di  cui  ai  commi  3  e  4  dell'articolo  2  del  decreto
          legislativo  5  agosto  2015,  n.  127.  Nel  caso  in  cui
          l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti  di  acquisire
          il codice lotteria,  il  consumatore  puo'  segnalare  tale
          circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del
          sito internet dell'Agenzia delle entrate. Tali segnalazioni
          sono utilizzate dall'Agenzia  delle  entrate  e  dal  Corpo
          della guardia di finanza  nell'ambito  delle  attivita'  di
          analisi del rischio di evasione.  I  premi  attribuiti  non
          concorrono  a  formare  il  reddito  del  percipiente   per
          l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e  non
          sono assoggettati ad alcun prelievo erariale. 
                541. Omissis 
                542. Al fine di incentivare l'utilizzo  di  strumenti
          di pagamento elettronici da parte dei consumatori,  con  il
          provvedimento di cui al comma  544,  sono  istituiti  premi
          speciali, per un ammontare complessivo annuo non  superiore
          a 45 milioni di euro,  da  attribuire  mediante  estrazioni
          aggiuntive a quelle ordinarie  di  cui  al  comma  540,  ai
          soggetti  di  cui  al   predetto   comma   che   effettuano
          transazioni  attraverso   strumenti   che   consentano   il
          pagamento elettronico. Con lo  stesso  provvedimento  sono,
          altresi', stabilite le  modalita'  attuative  del  presente
          comma, prevedendo premi, nell'ambito del predetto ammontare
          complessivo, anche per gli esercenti che hanno  certificato
          le operazioni di cessione di  beni  ovvero  prestazione  di
          servizi ai sensi dell'articolo  2,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Al fine di garantire  le
          risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei premi
          e le spese amministrative e di comunicazione connesse  alla
          gestione della lotteria, il Fondo iscritto nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  ai
          sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23  ottobre  2018,
          n. 119,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
          dicembre 2018, n. 136, e' incrementato  di  50  milioni  di
          euro a decorrere dall'anno  2020.  I  fondi  per  le  spese
          amministrative e  di  comunicazione  sono  attribuiti  alle
          amministrazioni che sostengono i relativi costi. 
                Omissis.»