Art. 19 
 
                            Etichettatura 
 
  1. Le etichette dei prodotti e delle apparecchiature contenenti gas
fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 12, paragrafi 1,  2  e
5, del regolamento (UE) n. 517/2014, nonche'  le  etichette  dei  gas
fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 12, paragrafi 6, 7, 8,
9, 10, 11 e 12, dello stesso regolamento, devono essere redatte anche
in lingua italiana e secondo il formato stabilito dal regolamento  di
esecuzione (UE) 2015/2068. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Per i riferimenti normativi al  regolamento  (UE)  n.
          517/2014 si veda nelle note alle premesse. 
              -  Per  i  riferimenti  normativi  al  regolamento   di
          esecuzione (UE) 2015/2068 si veda nelle note alle premesse.