Art. 19 
 
 
                      Composizione della crisi 
 
  1.   Su   istanza   del   debitore,   formulata   anche   all'esito
dell'audizione di cui all'articolo 18, il collegio fissa  un  termine
non superiore a tre mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori
tre mesi solo in caso di positivi riscontri delle trattative, per  la
ricerca  di  una  soluzione  concordata  della  crisi   dell'impresa,
incaricando il relatore di seguire le trattative. 
  2. Il collegio procede nel piu' breve tempo possibile ad  acquisire
dal debitore, o  su  sua  richiesta  a  predisporre,  anche  mediante
suddivisione dei compiti tra  i  suoi  componenti  sulla  base  delle
diverse competenze e professionalita', una relazione aggiornata sulla
situazione  patrimoniale,  economica  e   finanziaria   dell'impresa,
nonche' un elenco dei creditori e dei titolari  di  diritti  reali  o
personali, con indicazione dei rispettivi crediti e  delle  eventuali
cause di prelazione. 
  3. Quando il debitore dichiara che intende  presentare  domanda  di
omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti o di  apertura
del concordato preventivo, il  collegio  procede,  su  richiesta  del
debitore, ad attestare la veridicita' dei dati aziendali. 
  4.  L'accordo  con  i  creditori  deve  avere  forma  scritta,   e'
depositato presso l'organismo e non e' ostensibile a soggetti diversi
da coloro che lo hanno sottoscritto.  L'accordo  produce  gli  stessi
effetti degli accordi che danno  esecuzione  al  piano  attestato  di
risanamento e, su richiesta  del  debitore  e  con  il  consenso  dei
creditori interessati, e' iscritto nel registro delle imprese. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.