Art. 19 
 
                Supporto all'attivita' internazionale 
 
  1. Per le finalita' di cui all' articolo 1, comma 586, della  legge
30 dicembre 2018, n. 145, e per potenziare le  attivita'  a  supporto
dei negoziati europei e internazionali, il Ministero dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato, nel  triennio  2019-2021,  in  aggiunta
alle vigenti facolta' assunzionali  nel  rispetto  dei  limiti  della
dotazione organica, a bandire apposite  procedure  concorsuali  e  ad
assumere a tempo indeterminato fino a trenta unita' di  personale  di
alta professionalita' da inquadrare nel profilo  di  area  terza.  Le
procedure concorsuali  di  cui  al  primo  periodo  si  svolgono  nel
rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1,  commi  300  e  360,
della legge  30  dicembre  2018,  n.  145.  Agli  oneri  assunzionali
derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari  ad  euro
220.000 per l'anno  2019  e  ad  euro  1.310.000  annui  a  decorrere
dall'anno 2020, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b),  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in deroga al secondo
periodo del medesimo comma 298 e al comma 344 del  predetto  articolo
1. 
  2. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 586 l'ultimo periodo e' soppresso; 
    b) dopo il comma 586 e' inserito il seguente:  «586-bis.  Per  le
finalita' di cui al comma  586,  la  delegazione  per  la  presidenza
italiana del G20 e il Ministero dell'economia e delle finanze possono
stipulare contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o di
lavoro flessibile.». 
  3. Agli oneri di cui al comma 2, lettera b), pari a euro  1.200.000
per l'anno 2019, euro 1.650.500 per l'anno 2020 e  a  euro  1.669.000
per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 586,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  4. All'articolo 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2007, n.  246,
le parole: «entro il  tetto  massimo  di  15.000.000  di  euro»  sono
sostituite dalle seguenti:  «fino  al  70  per  cento  delle  risorse
residue nel conto nell'anno considerato».