Art. 19 Supporto all'attivita' internazionale 1. Per le finalita' di cui all' articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e per potenziare le attivita' a supporto dei negoziati europei e internazionali, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, nel triennio 2019-2021, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali nel rispetto dei limiti della dotazione organica, a bandire apposite procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a trenta unita' di personale di alta professionalita' da inquadrare nel profilo di area terza. Le procedure concorsuali di cui al primo periodo si svolgono nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, commi 300 e 360, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 220.000 per l'anno 2019 e ad euro 1.310.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in deroga al secondo periodo del medesimo comma 298 e al comma 344 del predetto articolo 1. 2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 586 l'ultimo periodo e' soppresso; b) dopo il comma 586 e' inserito il seguente: «586-bis. Per le finalita' di cui al comma 586, la delegazione per la presidenza italiana del G20 e il Ministero dell'economia e delle finanze possono stipulare contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o di lavoro flessibile.». 3. Agli oneri di cui al comma 2, lettera b), pari a euro 1.200.000 per l'anno 2019, euro 1.650.500 per l'anno 2020 e a euro 1.669.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. All'articolo 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2007, n. 246, le parole: «entro il tetto massimo di 15.000.000 di euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 70 per cento delle risorse residue nel conto nell'anno considerato».