Art. 19 
 
               Interventi volti alla ripresa economica 
 
  1. Alle imprese del settore turistico, dei  servizi  connessi,  dei
pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonche' alle imprese
che svolgono attivita' agrituristica, come definita  dalla  legge  20
febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme  regionali,  insediate
da  almeno  dodici  mesi  antecedenti  l'evento  nei  comuni  di  cui
all'allegato 1 ricadenti nella citta' metropolitana di Catania,  sono
concessi contributi, nel limite complessivo massimo di 2  milioni  di
euro per l'anno 2019 e di 2  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  a
condizione che le stesse abbiano registrato, nei tre mesi  successivi
agli  eventi,  una  riduzione  del  fatturato  annuo  in  misura  non
inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del
medesimo periodo del triennio precedente. Il decremento del fatturato
puo' essere dimostrato  mediante  dichiarazione  dell'interessato  ai
sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445,  accompagnata  dall'estratto  autentico  delle
pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento. 
  2. I criteri, le  procedure,  le  modalita'  di  concessione  e  di
calcolo dei contributi e di riparto delle risorse di cui al  comma  1
tra  i  comuni  interessati  sono  stabiliti  con  provvedimento  del
Commissario straordinario competente, da adottare  nel  rispetto  del
limite massimo di spesa di cui al medesimo comma  1,  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. 
  3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati  ai  sensi
dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della  Commissione,
del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo  si
provvede  a  valere  sulle  risorse  disponibili  delle  contabilita'
speciali di cui all'articolo 8.