(Convenzione-art. 19)
 
  Articolo 19 - Giurisdizione 
 
  1	Ciascuna Parte adotta le misure legislative  o  di  altra  natura
necessarie a  stabilire  la  giurisdizione  sui  reati  di  cui  agli
articoli da 15 a 17 della presente Convenzione nei  casi  in  cui  il
reato sia commesso: 
    a	nel suo territorio; oppure 
    b	a bordo di una nave battente la sua bandiera; oppure 
    c	a  bordo  di  un  aeromobile  immatricolato  secondo   la   sua
legislazione; oppure 
    d	da uno dei suoi cittadini o da persona che risiede abitualmente
nel suo territorio. 
  2	Contestualmente alla firma  o  al  deposito  dello  strumento  di
ratifica, accettazione o  approvazione,  ciascuno  Stato  o  l'Unione
europea  puo',  con  una  dichiarazione  indirizzata  al   Segretario
generale del Consiglio d'Europa, comunicare che si riserva il diritto
di non applicare o di applicare solo in casi e  condizioni  specifici
le regole sulla giurisdizione di cui al paragrafo 1, lettera d),  del
presente articolo. 
  3	Ciascuna Parte prende le misure legislative  o  di  altra  natura
necessarie a  stabilire  la  giurisdizione  sui  reati  di  cui  agli
articoli da 15 a 17 della presente Convenzione nei  casi  in  cui  un
presunto reo sia presente sul  suo  territorio  e  non  possa  essere
estradato verso un'altra Parte sulla base della sua cittadinanza. 
  4	Qualora piu' Parti rivendichino la giurisdizione per un  presunto
reato di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione,  le
Parti in causa si consultano, se del caso, al fine di determinare  la
giurisdizione piu' appropriata ai fini del procedimento giudiziario. 
  5	Fatte salve le norme  generali  del  diritto  internazionale,  la
presente Convenzione non esclude alcuna giurisdizione penale,  civile
e amministrativa esercitata da una Parte contraente in conformita' al
proprio diritto nazionale.