Art. 19 
 
Modifiche al decreto legislativo 9 novembre  2007,  n.  204,  recante
  attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle
  vittime di reato 
 
  1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  1,  le  parole:  «la  procura  generale   della
Repubblica  presso  la  corte  d'appello»  sono  sostituite,  ovunque
ricorrono, dalle seguenti: «la procura  della  Repubblica  presso  il
tribunale»; 
    b) all'articolo 3, comma 1, le parole:  «procura  generale  della
Repubblica presso la corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti:
«procura della Repubblica presso il tribunale»; 
    c) all'articolo 4, le parole: «procura generale della  Repubblica
presso la corte d'appello» sono sostituite, ovunque ricorrano,  dalle
seguenti: «procura della Repubblica presso il tribunale»; 
    d) all'articolo 7, comma 1, le parole:  «delle  procure  generali
presso le corti d'appello» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «delle
procure della Repubblica presso i tribunali». 
 
          Note all'art. 19: 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 3, 4  e  7  del
          decreto legislativo 9 novembre  2007,  n.  204  (Attuazione
          della direttiva 2004/80/CE  relativa  all'indennizzo  delle
          vittime  di  reato),  come  modificato  dalla   legge   qui
          pubblicata: 
              «Art. 1 (Autorita' di assistenza). - 1.  Allorche'  nel
          territorio di uno  Stato  membro  dell'Unione  europea  sia
          stato  commesso  un  reato  che  da'  titolo  a  forme   di
          indennizzo previste in quel medesimo Stato e il richiedente
          l'indennizzo  sia  stabilmente  residente  in  Italia,   la
          procura della Repubblica presso il tribunale del  luogo  in
          cui risiede il richiedente, quale autorita' di assistenza: 
                a) da'  al  richiedente  le  informazioni  essenziali
          relative al sistema  di  indennizzo  previsto  dallo  Stato
          membro dell'Unione europea in  cui  e'  stato  commesso  il
          reato; 
                b) fornisce al richiedente i moduli per presentare la
          domanda; 
                c)  a  richiesta  del   richiedente,   gli   fornisce
          orientamento e informazioni  generali  sulle  modalita'  di
          compilazione   della   domanda   e   sulla   documentazione
          eventualmente richiesta; 
                d) riceve le  domande  di  indennizzo  e  provvede  a
          trasmetterle   senza   ritardo,   insieme   alla   relativa
          documentazione,  alla  competente  autorita'  di  decisione
          dello Stato membro dell'Unione  europea  in  cui  e'  stato
          commesso il reato; 
                e) fornisce assistenza al richiedente sulle modalita'
          per soddisfare le richieste di  informazioni  supplementari
          da parte dell'autorita' di  decisione  dello  Stato  membro
          dell'Unione europea in cui e' stato commesso il reato; 
                f)  a   richiesta   del   richiedente,   provvede   a
          trasmettere  all'autorita'  di  decisione  le  informazioni
          supplementari e l'eventuale documentazione accessoria. 
              2. Qualora l'autorita' di decisione dello Stato  membro
          dell'Unione europea in  cui  e'  stato  commesso  il  reato
          decida  di  ascoltare  il  richiedente  o  qualsiasi  altra
          persona, la procura della Repubblica presso  il  tribunale,
          quale autorita' di assistenza, predispone quanto necessario
          affinche' l'autorita'  di  decisione  proceda  direttamente
          all'audizione secondo le leggi di quello Stato  membro.  Se
          si procede a videoconferenza, si applicano le  disposizioni
          della legge 7 gennaio 1998, n. 11. 
              3. A richiesta dell'autorita' di decisione dello  Stato
          membro dell'Unione europea,  la  procura  della  Repubblica
          presso  il  tribunale,  quale  autorita'   di   assistenza,
          provvede all'audizione del richiedente o di qualsiasi altra
          persona  e  trasmette  il  relativo  verbale  all'autorita'
          medesima.» 
              «Art. 3 (Regime linguistico). - 1. Le  informazioni  di
          cui all'art. 1, comma  1,  trasmesse  dalla  procura  della
          Repubblica  presso  il  tribunale,   quale   autorita'   di
          assistenza,  all'autorita'  di  decisione  di  altro  Stato
          membro  dell'Unione  europea  sono  redatte  nella   lingua
          ufficiale o in  una  delle  lingue  ufficiali  dello  Stato
          membro alla cui autorita' di  decisione  l'informazione  e'
          diretta,  ove  corrisponda  a  una   delle   lingue   delle
          istituzioni comunitarie, ovvero in  un'altra  lingua  delle
          istituzioni  comunitarie  che  tale  Stato   membro   abbia
          dichiarato di poter accettare. 
              2.  Le  informazioni  di  cui  all'art.  2,  comma   2,
          trasmesse  dall'autorita'  di  decisione  all'autorita'  di
          assistenza di altro Stato membro dell'Unione  europea  sono
          redatte nella  lingua  ufficiale  o  in  una  delle  lingue
          ufficiali   dello   Stato   membro    dell'autorita'    cui
          l'informazione e' diretta,  ove  corrisponda  a  una  delle
          lingue delle istituzioni comunitarie,  ovvero  in  un'altra
          lingua delle istituzioni comunitarie che tale Stato  membro
          abbia dichiarato di poter accettare. 
              3. I verbali delle audizioni di cui all'art.  1,  comma
          3, e il testo integrale della decisione  sulla  domanda  di
          indennizzo sono trasmessi in lingua italiana.» 
              «Art.  4 (Esenzione  da  spese  e  da   formalita'   di
          autenticazione). - 1. Le  attivita'  svolte  dalla  procura
          della Repubblica presso il tribunale,  quale  autorita'  di
          assistenza,  non  comportano  alcuna  spesa  a  carico  del
          richiedente o dell'autorita' di decisione  di  altro  Stato
          membro dell'Unione europea. 
              2. Gli atti e i  documenti  trasmessi  ad  altro  Stato
          membro dell'Unione europea dalla procura  della  Repubblica
          presso il  tribunale,  quale  autorita'  di  assistenza,  o
          dall'autorita' di decisione sono esenti da autenticazione o
          formalita' equivalenti.» 
              «Art. 7 (Regolamento di attuazione). - 1.  Con  decreto
          del Ministro della giustizia, di concerto  con  i  Ministri
          dell'interno, degli affari esteri e dell'economia  e  delle
          finanze, da adottarsi entro sei mesi dalla data di  entrata
          in vigore del presente  decreto,  ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive
          modificazioni,  sono  definiti  gli  aspetti  organizzativi
          relativi allo svolgimento  delle  attivita'  di  competenza
          delle procure della  Repubblica  presso  i  tribunali,  del
          punto centrale di contatto di cui all'art.  5,  nonche'  le
          modalita' di raccordo con le attivita' di competenza  delle
          autorita' di decisione. 
              2. Con lo stesso decreto sono approvati i  modelli  per
          la  trasmissione  delle  domande  e  delle   decisioni   in
          conformita' alla decisione 2006/337/CE  della  Commissione,
          del 19 aprile 2006.».