Art. 19 
 
                   Direzione generale «Spettacolo» 
 
  1. La Direzione generale Spettacolo svolge funzioni  e  compiti  in
materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con  riferimento
alla musica, alla  danza,  al  teatro,  ai  circhi,  allo  spettacolo
viaggiante ed ai festival teatrali e di promozione  delle  diversita'
delle espressioni culturali. 
  2. In particolare, il direttore generale: 
  a) dispone interventi finanziari a sostegno delle  attivita'  dello
spettacolo; 
  b)  svolge  verifiche  amministrative  e  contabili,  ispezioni   e
controlli  sugli  enti  sottoposti  a  vigilanza   e   sui   soggetti
beneficiari di contributi da parte del Ministero; 
  c) svolge le attivita' amministrative  connesse  al  riconoscimento
delle agevolazioni fiscali nel settore della  produzione  musicale  e
svolge le connesse attivita' di verifica e controllo, in raccordo con
l'Agenzia delle entrate; 
  d) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con  la  Direzione
generale Bilancio limitatamente ai profili contabili e finanziari, di
vigilanza, sulle fondazioni lirico-sinfoniche; 
  e) esprime alla Direzione generale Biblioteche e istituti culturali
le valutazioni di competenza ai fini dello svolgimento dei compiti in
materia di proprieta' intellettuale e diritto d'autore e di vigilanza
sulla Societa' italiana autori ed editori (SIAE); 
  f) esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo su ogni
soggetto  giuridico,  operante  negli  ambiti  di  competenza   della
Direzione generale,  per  il  quale  l'ordinamento  attribuisca  tali
funzioni al Ministero. 
  3. Il Direttore generale  partecipa  alle  riunioni  del  Consiglio
superiore dello spettacolo e delle relative sezioni. 
  4.  Presso  la  Direzione  generale  opera  l'Osservatorio  per  lo
spettacolo di cui all'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n.  163,
e successive modificazioni. 
  5.  La  Direzione  generale  Spettacolo   costituisce   centro   di
responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo  21,  comma  2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni,  ed
e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza. 
  6. La Direzione generale  Spettacolo  si  articola  in  due  uffici
dirigenziali di livello non generale centrali, individuati  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera  e),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi  4
e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni. 
 
          Note all'art. 19: 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 30 aprile
          1985, n. 163, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4  maggio
          1985, n. 104: 
              «Art.  5  (Osservatorio   dello   spettacolo).   -   E'
          istituito, nell'ambito dell'ufficio studi e  programmazione
          del   Ministero   del   turismo   e    dello    spettacolo,
          l'osservatorio dello spettacolo con i compiti di: 
                a) raccogliere  ed  aggiornare  tutti  i  dati  e  le
          notizie relativi all'andamento dello spettacolo, nelle  sue
          diverse forme, in Italia e all'estero; 
                b) acquisire tutti gli elementi di  conoscenza  sulla
          spesa annua complessiva  in  Italia,  ivi  compresa  quella
          delle regioni e degli enti locali, e all'estero,  destinata
          al sostegno e alla incentivazione dello spettacolo; 
                c) elaborare documenti di raccolta e analisi di  tali
          dati e notizie, che consentano di individuare le  linee  di
          tendenza dello spettacolo nel suo complesso e  dei  singoli
          settori di esso sui mercati nazionali e internazionali. 
              A questi fini, per esigenze  particolari,  il  Ministro
          del turismo e dello spettacolo puo' avvalersi, con appositi
          incarichi e convenzioni, che non possono superare il numero
          complessivo di dieci in ciascun anno, della  collaborazione
          di esperti e di enti pubblici e privati. 
              Le spese per la  dotazione  di  mezzi  e  di  strumenti
          necessari allo svolgimento  dei  compiti  dell'osservatorio
          dello spettacolo, nonche' per le collaborazioni di  cui  al
          comma precedente, fanno carico al Fondo di cui  all'art.  1
          della presente legge.». 
              - Per l'art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
          n. 196, si vedano le note all'art. 4. 
              - Per l'art. 17, comma 4-bis,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, si vedano le note alle premesse. 
              -  Per  l'art.  4,  commi  4  e  4-bis,   del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  si  vedano  le  note
          all'art. 12.