Art. 19 Direzione generale «Spettacolo» 1. La Direzione generale Spettacolo svolge funzioni e compiti in materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali e di promozione delle diversita' delle espressioni culturali. 2. In particolare, il direttore generale: a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attivita' dello spettacolo; b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero; c) svolge le attivita' amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore della produzione musicale e svolge le connesse attivita' di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate; d) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili contabili e finanziari, di vigilanza, sulle fondazioni lirico-sinfoniche; e) esprime alla Direzione generale Biblioteche e istituti culturali le valutazioni di competenza ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di proprieta' intellettuale e diritto d'autore e di vigilanza sulla Societa' italiana autori ed editori (SIAE); f) esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo su ogni soggetto giuridico, operante negli ambiti di competenza della Direzione generale, per il quale l'ordinamento attribuisca tali funzioni al Ministero. 3. Il Direttore generale partecipa alle riunioni del Consiglio superiore dello spettacolo e delle relative sezioni. 4. Presso la Direzione generale opera l'Osservatorio per lo spettacolo di cui all'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni. 5. La Direzione generale Spettacolo costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza. 6. La Direzione generale Spettacolo si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale centrali, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.
Note all'art. 19: - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 1985, n. 104: «Art. 5 (Osservatorio dello spettacolo). - E' istituito, nell'ambito dell'ufficio studi e programmazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, l'osservatorio dello spettacolo con i compiti di: a) raccogliere ed aggiornare tutti i dati e le notizie relativi all'andamento dello spettacolo, nelle sue diverse forme, in Italia e all'estero; b) acquisire tutti gli elementi di conoscenza sulla spesa annua complessiva in Italia, ivi compresa quella delle regioni e degli enti locali, e all'estero, destinata al sostegno e alla incentivazione dello spettacolo; c) elaborare documenti di raccolta e analisi di tali dati e notizie, che consentano di individuare le linee di tendenza dello spettacolo nel suo complesso e dei singoli settori di esso sui mercati nazionali e internazionali. A questi fini, per esigenze particolari, il Ministro del turismo e dello spettacolo puo' avvalersi, con appositi incarichi e convenzioni, che non possono superare il numero complessivo di dieci in ciascun anno, della collaborazione di esperti e di enti pubblici e privati. Le spese per la dotazione di mezzi e di strumenti necessari allo svolgimento dei compiti dell'osservatorio dello spettacolo, nonche' per le collaborazioni di cui al comma precedente, fanno carico al Fondo di cui all'art. 1 della presente legge.». - Per l'art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si vedano le note all'art. 4. - Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse. - Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all'art. 12.