(Trattato di Estradizione-art. 19)
 
                             ARTICOLO 19 
 
                                Spese 
 
  1. Lo Stato Richiesto provvede in ordine a tutte le necessita'  del
procedimento  derivante  dalla  richiesta  di  estradizione  ed  alle
relative spese. 
  2. Sono a carico dello Stato Richiesto le spese sostenute  nel  suo
territorio  per  l'arresto  della  persona   richiesta   e   per   il
mantenimento in custodia fino alla consegna della stessa  allo  Stato
Richiedente, nonche' le spese relative al sequestro ed alla  custodia
delle cose indicate nell'Articolo 17. 
  3. Sono a carico dello Stato Richiedente le spese sostenute per  il
trasporto della persona estradata  e  delle  cose  sequestrate  dallo
Stato Richiesto allo Stato Richiedente, nonche' le spese del transito
di cui all'Articolo 18.