ARTICOLO 19 Spese 1. Lo Stato Richiesto provvede in ordine a tutte le necessita' del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione ed alle relative spese. 2. Sono a carico dello Stato Richiesto le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia fino alla consegna della stessa allo Stato Richiedente, nonche' le spese relative al sequestro ed alla custodia delle cose indicate nell'Articolo 17. 3. Sono a carico dello Stato Richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate dallo Stato Richiesto allo Stato Richiedente, nonche' le spese del transito di cui all'Articolo 18.