ARTICOLO 19 Compatibilita' con altri Strumenti di Cooperazione o Assistenza 1. Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano i diritti riconosciuti e gli obblighi assunti da ciascuno Stato derivanti dalla firma di altri accordi internazionali. 2. Il presente Trattato non impedisce agli Stati di prestare altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in virtu' di specifici accordi, di intese o di pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici, compresa la costituzione di squadre investigative comuni per operare nei territori di ciascuno Stato al fine di agevolare le indagini o i procedimenti penali relativi a reati che coinvolgono entrambi gli Stati. 3. Con riferimento alle attivita' di assistenza previste al paragrafo 2 del presente Articolo, si applicano le seguenti disposizioni: (a) l'attivita' di assistenza e' concessa a condizione che il fatto per cui e' richiesta sia previsto come reato da entrambi gli ordinamenti giuridici degli Stati, come previsto al paragrafo 2 dell'Articolo 2; (b) la richiesta di assistenza e' valutata e decisa dall'Autorita' competente dello Stato Richiesto, caso per caso, in conformita' alla propria legislazione nazionale ed alle disposizioni del presente Trattato; (c) l'Autorita' che procede dello Stato Richiedente e l'Autorita' competente dello Stato Richiesto si accordano direttamente e preventivamente su tutti i dettagli dell'attivita', tra i quali l'organizzazione, le procedure operative da seguire, soggetti che partecipano ed il loro ruolo, le specifiche condizioni da osservare, la durata dell'attivita'. Quanto e' convenuto e' comunicato alle Autorita' Centrali designate ai sensi dell'Articolo 4; (d) l'attivita' di assistenza e' eseguita in conformita' alle procedure previste dalla legislazione dello Stato Richiesto e sotto il controllo e la direzione dell'Autorita' competente di questo Stato; (e) lo Stato Richiesto puo' rifiutare di prestare assistenza giudiziaria, oltre che per i motivi indicati all'Articolo 3, in considerazione della natura o della minore gravita' del reato per cui si procede ovvero per altre fondate ragioni di cui informa lo Stato Richiedente.