(Trattato di Assistenza Giudiziaria-art. 19)
 
                             ARTICOLO 19 
 
   Compatibilita' con altri Strumenti di Cooperazione o Assistenza 
 
  1. Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano i diritti
riconosciuti e gli obblighi assunti da ciascuno Stato derivanti dalla
firma di altri accordi internazionali. 
  2. Il presente Trattato non impedisce agli Stati di prestare  altre
forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in virtu' di specifici
accordi, di intese o di pratiche condivise, se conformi ai rispettivi
ordinamenti  giuridici,   compresa   la   costituzione   di   squadre
investigative comuni per operare nei territori di ciascuno  Stato  al
fine di agevolare le indagini o  i  procedimenti  penali  relativi  a
reati che coinvolgono entrambi gli Stati. 
  3. Con  riferimento  alle  attivita'  di  assistenza  previste   al
paragrafo  2  del  presente  Articolo,  si  applicano   le   seguenti
disposizioni: 
       (a) l'attivita' di assistenza e' concessa a condizione che  il
fatto per cui e' richiesta sia previsto come reato  da  entrambi  gli
ordinamenti giuridici degli  Stati,  come  previsto  al  paragrafo  2
dell'Articolo 2; 
       (b)  la  richiesta  di  assistenza  e'   valutata   e   decisa
dall'Autorita' competente dello Stato Richiesto, caso  per  caso,  in
conformita' alla propria legislazione nazionale ed alle  disposizioni
del presente Trattato; 
       (c)  l'Autorita'  che  procede  dello  Stato   Richiedente   e
l'Autorita'   competente   dello   Stato   Richiesto   si   accordano
direttamente e preventivamente su tutti  i  dettagli  dell'attivita',
tra i quali l'organizzazione,  le  procedure  operative  da  seguire,
soggetti che partecipano ed il loro ruolo, le  specifiche  condizioni
da osservare,  la  durata  dell'attivita'.  Quanto  e'  convenuto  e'
comunicato alle Autorita' Centrali designate ai  sensi  dell'Articolo
4; 
       (d) l'attivita' di assistenza e' eseguita in conformita'  alle
procedure previste dalla legislazione dello Stato Richiesto  e  sotto
il controllo e  la  direzione  dell'Autorita'  competente  di  questo
Stato; 
       (e) lo Stato Richiesto puo' rifiutare di  prestare  assistenza
giudiziaria, oltre che per  i  motivi  indicati  all'Articolo  3,  in
considerazione della natura o della minore gravita' del reato per cui
si procede ovvero per altre fondate ragioni di cui informa  lo  Stato
Richiedente.