Art. 19 
 
 
Esenzione fiscale dei premi della lotteria nazionale degli  scontrini
ed istituzione di premi speciali per il cashless 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 540, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "I  premi
attribuiti non concorrono a formare il reddito  del  percipiente  per
l'intero ammontare corrisposto  nel  periodo  d'imposta  e  non  sono
assoggettati ad alcun prelievo erariale."; 
  b) il comma 542 e'  sostituito  dal  seguente:  "542.  Al  fine  di
incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte
dei consumatori, con il provvedimento  di  cui  al  comma  544,  sono
istituiti premi speciali, per  un  ammontare  complessivo  annuo  non
superiore a 45 milioni di euro,  da  attribuire  mediante  estrazioni
aggiuntive a quelle ordinarie di cui al comma 540, ai soggetti di cui
al predetto comma che effettuano transazioni attraverso strumenti che
consentano il pagamento  elettronico.  Con  lo  stesso  provvedimento
sono, altresi', stabilite le modalita' attuative del presente  comma,
prevedendo premi, nell'ambito  del  predetto  ammontare  complessivo,
anche per gli  esercenti  che  hanno  certificato  le  operazioni  di
cessione di beni ovvero prestazione di servizi ai sensi dell'articolo
2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Al fine di
garantire le risorse finanziarie necessarie  per  l'attribuzione  dei
premi e le spese amministrative  e  di  comunicazione  connesse  alla
gestione della lotteria, il Fondo iscritto nello stato di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18
del  decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.   119,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e'  incrementato
di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno  2020.  I  fondi  per  le
spese  amministrative  e  di  comunicazione  sono   attribuiti   alle
amministrazioni che sostengono i relativi costi.".