Art. 19 
 
           Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia 
 
  1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di  controllo
del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza  pubblica  ed
economico-finanziaria, connessi, in  particolare,  alle  esigenze  di
contrasto del terrorismo internazionale, nonche'  l'efficienza  degli
istituti penitenziari e delle attivita' di controllo  dell'esecuzione
penale esterna, fermo restando quanto previsto dagli articoli  703  e
2199  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al   decreto
legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  e'  autorizzata,  con  apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le  modalita'
di cui all'articolo 66, comma  9-bis,  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di
2.319 unita' delle Forze  di  polizia,  nel  limite  della  dotazione
organica,  in  aggiunta  alle  facolta'   assunzionali   previste   a
legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1°
ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 2 e
per un numero massimo di: 
    a) settantotto unita' per l'anno 2021, di cui venti nella Polizia
di Stato, venti nell'Arma dei  carabinieri,  venti  nel  Corpo  della
guardia di finanza e diciotto nel Corpo della polizia penitenziaria; 
    b) settantotto unita' per l'anno 2022, di cui venti nella Polizia
di Stato, venti nell'Arma dei  carabinieri,  venti  nel  Corpo  della
guardia di finanza e diciotto nel Corpo di polizia penitenziaria; 
    c)   seicentosettanta   unita'   per   l'anno   2023,   di    cui
duecentosessanta nella Polizia di Stato, centocinquanta nell'Arma dei
carabinieri, duecento nel Corpo della guardia di finanza  e  sessanta
nel Corpo di polizia penitenziaria; 
    d)   ottocentoventidue   unita'   per   l'anno   2024,   di   cui
duecentottanta nella Polizia di Stato, trecentoventidue nell'Arma dei
carabinieri, centoventi nel Corpo della guardia di  finanza  e  cento
nel Corpo di polizia penitenziaria; 
    e)  seicentosettantuno   unita'   per   l'anno   2025,   di   cui
centosettantacinque nella Polizia di Stato,  trecentodieci  nell'Arma
dei carabinieri, ottantotto nel Corpo  della  guardia  di  finanza  e
novantotto nel Corpo di polizia penitenziaria. 
  2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata  la  spesa  di  euro
357.038 per  l'anno  2021,  euro  3.320.237  per  l'anno  2022,  euro
9.353.493 per l'anno 2023, euro  35.385.727  per  l'anno  2024,  euro
69.031.488 per l'anno 2025, euro 95.263.596  per  l'anno  2026,  euro
98.731.350 per l'anno 2027, di euro 99.204.140 per l'anno 2028,  euro
100.684.910 per l'anno 2029, di euro 102.291.617 per l'anno  2030  ed
euro 103.287.460 annui a decorrere dall'anno 2031. 
  3. Per far fronte al potenziamento del Comando carabinieri  per  la
tutela ambientale, l'Arma dei carabinieri e' altresi' autorizzata, in
aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione  vigente,
ad assumere, a decorrere dal 1° ottobre 2020, venticinque unita'  nel
ruolo  iniziale,  nonche'  ulteriori  venticinque  unita'  nel  ruolo
iniziale destinate all'incremento del contingente di cui all'articolo
828 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66.  A  tal  fine,  e'
autorizzata la spesa di euro 263.080 per l'anno 2020, euro  1.831.221
per l'anno 2021, euro 2.090.855 per l'anno 2022, euro  2.090.855  per
l'anno 2023, euro 2.090.855  per  l'anno  2024,  euro  2.108.880  per
l'anno 2025 ed euro 2.162.955 a decorrere dall'anno 2026. 
  4. Conseguentemente a quanto previsto al comma 3, all'articolo 828,
comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) le parole «per un totale di duecentoquarantanove unita'»  sono
sostituite dalle seguenti:  «per  un  totale  duecentosettantaquattro
unita'»; 
    b) la lettera i) e' sostituita dalla seguente:  «i)  appuntati  e
carabinieri: sessantaquattro». 
  5.  Per  le  spese  di  funzionamento  connesse   alle   assunzioni
straordinarie, ivi comprese le spese per  mense  e  buoni  pasto,  e'
autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2020, euro  1.100.000
per l'anno 2021, euro 3.100.000 a decorrere dall'anno 2022, di cui  1
milione di euro per l'anno 2021 e 3 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2022 per l'attuazione del comma 1 e 100.000  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2020 per l'attuazione del comma 3. 
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo  pari
a 363.080 euro per l'anno  2020,  3.288.259  euro  per  l'anno  2021,
8.511.092 euro per l'anno 2022,  14.544.348  euro  per  l'anno  2023,
40.576.582 euro per l'anno 2024, 74.240.368  euro  per  l'anno  2025,
100.526.551 euro per l'anno 2026, 103.994.305 euro per  l'anno  2027,
104.467.095 euro per l'anno 2028, 105.947.865 euro per  l'anno  2029,
107.554.572 euro per l'anno 2030, 108.550.415 euro annui a  decorrere
dall'anno 2031, si provvede: 
    a) quanto a 1.025.304 euro per l'anno 2021,  6.248.137  euro  per
l'anno 2022, 12.281.393 euro per l'anno  2023,  38.313.627  euro  per
l'anno 2024, 71.977.413 euro per l'anno  2025,  98.263.596  euro  per
l'anno 2026, 101.731.350 euro per l'anno 2027, 102.204.140  euro  per
l'anno 2028, 103.684.910 euro per l'anno 2029, 105.291.617  euro  per
l'anno 2030 e 106.287.460 euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2031,
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    b) quanto a 363.080 euro per l'anno 2020 e 2.262.955 euro annui a
decorrere dall'anno 2021,  mediante  corrispondente  riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019 - 2021, nell'ambito del
programma «fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2019, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare.