Art. 19. Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa - Criteri e procedure 1. Le aziende ed enti in relazione alle esigenze di servizio e sulla base dei propri ordinamenti e delle leggi regionali di organizzazione nonche' delle scelte di programmazione sanitaria e sociosanitaria nazionale e/o regionale istituiscono, con gli atti previsti dagli stessi, le posizioni dirigenziali di cui all'art. 18 (Tipologie d'incarico) nei limiti delle risorse disponibili nel fondo denominato «Fondo per la retribuzione degli incarichi». 2. Le aziende ed enti provvedono alla graduazione degli incarichi dirigenziali e individuano l'importo della relativa retribuzione di posizione complessiva in conformita' a quanto previsto dall'art. 91 (Retribuzione di posizione). 3. Le aziende ed enti, nel rispetto delle disposizioni del presente C.C.N.L. e della legislazione nazionale e regionale vigente, nonche' previo confronto ex art. 5 (comma 3, lettera e) (Confronto), formulano in via preventiva i criteri e le procedure per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali. 4. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a sette. E' fatto salvo l'incarico professionale di base che ha durata non superiore a cinque anni. La durata puo' essere inferiore se coincide con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento a riposo dell'interessato. 5. Puo' essere disposta la revoca anticipata dell'incarico per i motivi di cui all'art. 15-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni o per effetto della valutazione negativa ai sensi dell'art. 61 (Effetti della valutazione negativa dei risultati da parte dell'Organismo indipendente di valutazione) o per il venir meno dei requisiti. La revoca avviene con atto scritto e motivato. 5-bis. Il mancato rinnovo dell'incarico quale effetto della valutazione negativa e' invece disciplinato dall'art. 62, comma 3 (Effetti della valutazione negativa delle attivita' professionali svolte e dei risultati raggiunti sugli incarichi da parte del Collegio tecnico). 5-ter. Qualora l'azienda o ente, per esigenze organizzative, debba conferire un incarico diverso da quello precedentemente svolto, prima della relativa scadenza o alla scadenza stessa, dovra' applicare, previo confronto ex art. 5, comma 3, lettera e) (Confronto), le disposizioni legislative vigenti in materia con riferimento al trattamento economico ed al valore e rilievo dell'incarico. Resta ferma la garanzia di cui all'art. 92, commi 1 e 2, (Clausola di garanzia). 6. Gli incarichi possono essere rinnovati, previa valutazione positiva a fine incarico ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera a) (Organismi per la verifica e valutazione delle attivita' professionali e dei risultati dei dirigenti), senza attivare la procedura di cui al comma 7. 7. Per il conferimento degli incarichi si procede con l'emissione di avviso di selezione interna e il dirigente da incaricare sara' selezionato da parte dei responsabili indicati nel comma 8. 8. Gli incarichi sono conferiti dal direttore generale dell'azienda o ente su proposta: a) del direttore di struttura complessa di afferenza per l'incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa; b) del direttore di Dipartimento o di distretto sentiti i direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento o distretto per l'incarico di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale; c) del direttore della struttura di appartenenza sentito il direttore di Dipartimento o di distretto per gli incarichi professionali; d) del direttore della struttura di appartenenza per gli incarichi professionali di base attribuibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attivita'; 9. Nel conferimento degli incarichi, e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, le aziende ed enti effettuano una valutazione comparata dei curricula formativi e professionali e tengono conto: a) delle valutazioni del collegio tecnico ai sensi dell'art. 57, comma 2, (Organismi per la verifica e valutazione delle attivita' professionali e dei risultati dei dirigenti); b) dell'area e disciplina o profilo di appartenenza; c) delle attitudini personali e delle capacita' professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all'esperienza gia' acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o enti o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale; d) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati a seguito della valutazione annuale di performance organizzativa e individuale da parte dell'Organismo indipendente di Valutazione ai sensi dell'art. 57, comma 4, (Organismi per la verifica e valutazione delle attivita' professionali e dei risultati dei dirigenti); e) del criterio della rotazione ove applicabile. 10. Il conferimento o il rinnovo degli incarichi comporta la sottoscrizione di un contratto individuale d'incarico che integra il contratto individuale di costituzione del rapporto di lavoro e che definisce tutti gli altri aspetti connessi all'incarico conferito ivi inclusi la denominazione, gli oggetti, gli obiettivi generali da conseguire, la durata e la retribuzione di posizione spettante. Tale contratto e' sottoscritto entro il termine massimo di trenta giorni salvo diversa proroga stabilita dalle parti. In mancanza di consenso da parte del dirigente alla scadenza del termine non si puo' procedere al conferimento dell'incarico. Successivamente, la modifica di uno degli aspetti del contratto individuale d'incarico e' preventivamente comunicata al dirigente per il relativo esplicito assenso che e' espresso entro il termine massimo di trenta giorni. In assenza della sottoscrizione del contratto, non potra' essere erogato il relativo trattamento economico di cui al successivo comma 11. 11. Il trattamento economico corrispondente agli incarichi e' finanziato con le risorse del fondo denominato «Fondo per la retribuzione degli incarichi» ed e' costituito dalla retribuzione di posizione complessiva di cui all'art. 91 (Retribuzione di posizione). Resta ferma la remunerazione del risultato e la remunerazione per le particolari condizioni di lavoro nonche', ove spettante, lo specifico trattamento economico ex art. 38, comma 3, del C.C.N.L. 8 giugno 2000, I biennio economico (Norma transitoria per i dirigenti gia' di II livello) per l'area IV e ex art. 39, comma 2, del C.C.N.L. 8 giugno 2000, I biennio economico (Norma transitoria per i dirigenti gia' di II livello del ruolo sanitario) per l'area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie.