Art. 19 
 
                  Conservazione delle registrazioni 
 
  1. Le emittenti radiofoniche e televisive sono tenute a  conservare
le registrazioni della totalita' dei programmi trasmessi nel  periodo
della  campagna  referendaria  per  i  tre   mesi   successivi   alla
conclusione  della  stessa  e,  comunque,  a  conservare,  sino  alla
conclusione  dell'eventuale  procedimento,   le   registrazioni   dei
programmi in ordine ai quali sia stata  notificata  contestazione  di
violazione di disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n.  28,  del
codice di autoregolamentazione di cui al decreto del  Ministro  delle
comunicazioni 8 aprile 2004, nonche' delle disposizioni emanate dalla
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza  dei
servizi   radiotelevisivi   o   di   quelle   recate   dal   presente
provvedimento.