Art. 19 Conservazione delle registrazioni 1. Le emittenti radiofoniche e televisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalita' dei programmi trasmessi nel periodo della campagna referendaria per i tre mesi successivi alla conclusione della stessa e, comunque, a conservare, sino alla conclusione dell'eventuale procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonche' delle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o di quelle recate dal presente provvedimento.