Art. 19 
 
           Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia 
 
  1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di  controllo
del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza  pubblica  ed
economico-finanziaria, connessi, in  particolare,  alle  esigenze  di
contrasto del terrorismo internazionale, nonche'  l'efficienza  degli
istituti penitenziari e delle attivita' di controllo  dell'esecuzione
penale esterna, fermo restando quanto previsto dagli articoli  703  e
2199  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al   decreto
legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  e'  autorizzata,  con  apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le  modalita'
di cui all'articolo 66, comma  9-bis,  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di
2.319 unita' delle Forze  di  polizia,  nel  limite  della  dotazione
organica,  in  aggiunta  alle  facolta'   assunzionali   previste   a
legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1°
ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 2 e
per un numero massimo di: 
  a) settantotto unita' per l'anno 2021, di cui venti  nella  Polizia
di Stato, venti nell'Arma dei  carabinieri,  venti  nel  Corpo  della
guardia di finanza e diciotto nel Corpo della polizia penitenziaria; 
  b) settantotto unita' per l'anno 2022, di cui venti  nella  Polizia
di Stato, venti nell'Arma dei  carabinieri,  venti  nel  Corpo  della
guardia di finanza e diciotto nel Corpo di polizia penitenziaria; 
  c) seicentosettanta unita' per l'anno 2023, di cui duecentosessanta
nella Polizia di Stato,  centocinquanta  nell'Arma  dei  carabinieri,
duecento nel Corpo della guardia di finanza e sessanta nel  Corpo  di
polizia penitenziaria; 
  d) ottocentoventidue unita' per l'anno 2024, di cui  duecentottanta
nella Polizia di Stato, trecentoventidue nell'Arma  dei  carabinieri,
centoventi nel Corpo della guardia di finanza e cento  nel  Corpo  di
polizia penitenziaria; 
  e)   seicentosettantuno   unita'   per   l'anno   2025,   di    cui
centosettantacinque nella Polizia di Stato,  trecentodieci  nell'Arma
dei carabinieri, ottantotto nel Corpo  della  guardia  di  finanza  e
novantotto nel Corpo di polizia penitenziaria. 
  2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata  la  spesa  di  euro
357.038 per  l'anno  2021,  euro  3.320.237  per  l'anno  2022,  euro
9.353.493 per l'anno 2023, euro  35.385.727  per  l'anno  2024,  euro
69.031.488 per l'anno 2025, euro 95.263.596  per  l'anno  2026,  euro
98.731.350 per l'anno 2027, di euro 99.204.140 per l'anno 2028,  euro
100.684.910 per l'anno 2029, di euro 102.291.617 per l'anno  2030  ed
euro 103.287.460 annui a decorrere dall'anno 2031. 
  3. Per far fronte al potenziamento del Comando carabinieri  per  la
tutela ambientale, l'Arma dei carabinieri e' altresi' autorizzata, in
aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione  vigente,
ad assumere, a decorrere dal 1° ottobre 2020, venticinque unita'  nel
ruolo  iniziale,  nonche'  ulteriori  venticinque  unita'  nel  ruolo
iniziale destinate all'incremento del contingente di cui all'articolo
828 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66.  A  tal  fine,  e'
autorizzata la spesa di euro 263.080 per l'anno 2020, euro  1.831.221
per l'anno 2021, euro 2.090.855 per l'anno 2022, euro  2.090.855  per
l'anno 2023, euro 2.090.855  per  l'anno  2024,  euro  2.108.880  per
l'anno 2025 ed euro 2.162.955 ((annui)) a decorrere dall'anno 2026. 
  4. Conseguentemente a quanto previsto al comma 3, all'articolo 828,
comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) ((all'alinea,)) le parole «per un totale di duecentoquarantanove
unita'»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «per   un    totale
duecentosettantaquattro unita'»; 
  b) la lettera i) e' sostituita  dalla  seguente:  «i)  appuntati  e
carabinieri: sessantaquattro». 
  5.  Per  le  spese  di  funzionamento  connesse   alle   assunzioni
straordinarie, ivi comprese le spese per  mense  e  buoni  pasto,  e'
autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2020, euro  1.100.000
per l'anno 2021, euro 3.100.000 a decorrere dall'anno 2022, di cui  1
milione di euro per l'anno 2021 e 3 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2022 per l'attuazione del comma 1 e 100.000  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2020 per l'attuazione del comma 3. 
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo  pari
a 363.080 euro per l'anno  2020,  3.288.259  euro  per  l'anno  2021,
8.511.092 euro per l'anno 2022,  14.544.348  euro  per  l'anno  2023,
40.576.582 euro per l'anno 2024, 74.240.368  euro  per  l'anno  2025,
100.526.551 euro per l'anno 2026, 103.994.305 euro per  l'anno  2027,
104.467.095 euro per l'anno 2028, 105.947.865 euro per  l'anno  2029,
107.554.572 euro per l'anno 2030, 108.550.415 euro annui a  decorrere
dall'anno 2031, si provvede: 
  a) quanto a 1.025.304 euro per  l'anno  2021,  6.248.137  euro  per
l'anno 2022, 12.281.393 euro per l'anno  2023,  38.313.627  euro  per
l'anno 2024, 71.977.413 euro per l'anno  2025,  98.263.596  euro  per
l'anno 2026, 101.731.350 euro per l'anno 2027, 102.204.140  euro  per
l'anno 2028, 103.684.910 euro per l'anno 2029, 105.291.617  euro  per
l'anno 2030 e 106.287.460 euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2031,
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
  b) quanto a 363.080 euro per l'anno 2020 e 2.262.955 euro  annui  a
decorrere dall'anno 2021,  mediante  corrispondente  riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,  nell'ambito  del
programma «fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2019, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 703  e  2199
          del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 
                «Art. 703 (Concorsi  nelle  carriere  iniziali  delle
          Forze di polizia e  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco).  -  1.  Nei  concorsi  relativi  all'accesso  nelle
          carriere  iniziali  dei  seguenti  Corpi  e  nell'Arma  dei
          carabinieri, le riserve di posti per i volontari  in  ferma
          prefissata sono cosi determinate: 
                  a) Arma dei carabinieri: 70 per cento; 
                  b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento; 
                  c) Polizia di Stato: 45 per cento; 
                  d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento; 
                  e) Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco:  45  per
          cento; 
                  f). 
                1-bis.  I  posti  riservati  di  cui  al   comma   1,
          eventualmente non ricoperti per insufficienza di  candidati
          idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a
          concorso. 
                2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non  operano
          nei confronti dei volontari in rafferma biennale. 
                3. Con decreto interministeriale del  Ministro  della
          difesa  e  dei  Ministri  interessati  sono  stabilite   le
          modalita' attuative riguardanti l'immissione dei  volontari
          nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco.« 
                «Art.  2199  (Concorsi  per  il  reclutamento   nelle
          carriere  iniziali  delle  Forze  di  polizia).  -  1.  Nel
          rispetto dei  vincoli  normativi  previsti  in  materia  di
          assunzioni del personale e fatte salve le  riserve  del  10
          per cento dei posti, di cui all'articolo 13, comma  4,  del
          decreto legislativo 5  aprile  2002,  n.  77,  fino  al  31
          dicembre  2015,  in  deroga  all'articolo   703,   per   il
          reclutamento del personale nelle  carriere  iniziali  delle
          Forze di polizia a ordinamento civile e militare,  i  posti
          messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una
          programmazione    quinquennale    scorrevole    predisposta
          annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e
          trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della  difesa,
          sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un  anno
          o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in
          congedo, in possesso dei requisiti previsti dai  rispettivi
          ordinamenti per l'accesso alle predette carriere. 
                2. Nello stesso anno puo' essere  presentata  domanda
          di  partecipazione  al  concorso   per   una   sola   delle
          amministrazioni di cui al comma 1. Il presente comma non si
          applica ai volontari in ferma prefissata in congedo. 
                3. Le procedure  di  selezione  sono  determinate  da
          ciascuna  delle  amministrazioni  interessate  con  decreto
          adottato  dal  Ministro  competente,  di  concerto  con  il
          Ministro della difesa, e si concludono  con  la  formazione
          delle  graduatorie  di  merito.  Nella   formazione   delle
          graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali  titoli
          di merito, del periodo di servizio svolto e delle  relative
          caratterizzazioni  riferite   a   contenuti,   funzioni   e
          attivita' affini a quelli propri della carriera per cui  e'
          stata   fatta   domanda   di    accesso    nonche'    delle
          specializzazioni  acquisite  durante  la  ferma  prefissata
          annuale, considerati  utili.  L'attuazione  delle  predette
          procedure  e'  di  esclusiva   competenza   delle   singole
          amministrazioni interessate. 
                4.  Dei  concorrenti  giudicati  idonei  e  utilmente
          collocati nelle graduatorie di cui al comma 3: 
                  a) una parte e' immessa direttamente nelle carriere
          iniziali  di  cui  al  comma  1,  secondo  l'ordine   delle
          graduatorie  e  nel  numero  corrispondente  alle  seguenti
          misure minime percentuali: 
                    1)  30  per  cento  per  il  ruolo  appuntati   e
          carabinieri dell'Arma dei carabinieri; 
                    2)  30  per  cento  per  il  ruolo  appuntati   e
          finanzieri del Corpo della guardia di finanza; 
                    3) 55 per cento  per  il  ruolo  degli  agenti  e
          assistenti della Polizia di Stato; 
                    4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli
          assistenti del Corpo forestale dello Stato; 
                    5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli
          assistenti del Corpo di polizia penitenziaria; 
                  b) la restante parte viene immessa  nelle  carriere
          iniziali di cui al comma 1  dopo  avere  prestato  servizio
          nelle Forze armate  in  qualita'  di  volontario  in  ferma
          prefissata quadriennale,  nel  numero  corrispondente  alle
          seguenti misure massime percentuali: 
                    1)  70  per  cento  per  il  ruolo  appuntati   e
          carabinieri dell'Arma dei carabinieri; 
                    2)  70  per  cento  per  il  ruolo  appuntati   e
          finanzieri del Corpo della Guardia di finanza; 
                    3) 45 per cento  per  il  ruolo  degli  agenti  e
          assistenti della Polizia di Stato; 
                    4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli
          assistenti del Corpo forestale dello stato; 
                    5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli
          assistenti del Corpo di polizia penitenziaria. 
                5. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti
          di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere
          completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno
          e la ferma prefissata quadriennale. 
                6. I criteri e  le  modalita'  per  l'ammissione  dei
          concorrenti di cui al  comma  4,  lettera  b),  alla  ferma
          prefissata quadriennale, la relativa  ripartizione  tra  le
          singole Forze armate e le modalita' di incorporazione  sono
          stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla  base
          delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate  e
          tenuto  conto  dell'ordine  delle   graduatorie   e   delle
          preferenze espresse dai candidati. 
                7. In relazione all'andamento  dei  reclutamenti  dei
          volontari  in  ferma  prefissata  delle  Forze  armate,   a
          decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti  riservati  ai
          volontari di cui al comma  1  e'  rideterminato  in  misura
          percentuale con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  della  difesa,   di
          concerto con i Ministri interessati,  previa  delibera  del
          Consiglio dei Ministri.  Con  le  medesime  modalita'  sono
          rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui
          al comma 4. Lo schema di decreto e' trasmesso  dal  Governo
          alla Camera dei deputati e al Senato  della  Repubblica  al
          fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da
          parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti. 
                7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino  al  31
          dicembre 2018, in relazione all'andamento dei  reclutamenti
          dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate,  alle
          eccezionali esigenze organizzative e di alimentazione delle
          singole Forze di polizia a ordinamento civile o militare, i
          posti di cui al comma 1 sono destinati, per gli anni 2016 e
          2017, nella misura del 50 per cento  e,  per  l'anno  2018,
          nella misura del 75 per cento dell'aliquota  riservata  per
          il  concorso  pubblico  prevista  per  ciascuna  Forza   di
          polizia,  ai  sensi  dell'articolo  703,   per   l'accesso,
          mediante concorso pubblico, nelle carriere  iniziali  delle
          Forze di polizia, nonche'  per  la  parte  restante,  nella
          misura del 70 per cento all'immissione diretta a favore dei
          volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma
          annuale in servizio e nella  misura  del  30  per  cento  a
          favore dei volontari in ferma  prefissata  di  un  anno  in
          congedo ovvero in  ferma  quadriennale  in  servizio  o  in
          congedo. Sono fatti salvi i posti riservati ai volontari in
          ferma prefissata quadriennale gia' vincitori  di  concorso.
          Gli eventuali posti relativi ai  volontari,  non  ricoperti
          per insufficienza di candidati idonei in una aliquota, sono
          devoluti  in  aggiunta  ai  candidati   idonei   dell'altra
          aliquota e quelli non coperti nell'anno di riferimento sono
          portati in aumento per le medesime  aliquote  riservate  ai
          volontari di quelli previsti per l'anno successivo. 
                7-ter. Per le immissioni relative ai volontari di cui
          al comma 7-bis, i concorrenti devono  avere  completato  la
          ferma prefissata di un anno. 
                7-quater. Nei  concorsi  relativi  all'accesso  nella
          carriera iniziale dell'Arma dei carabinieri, in riferimento
          ai  posti  destinati  ai  carabinieri  da   formare   nelle
          specializzazioni   relative   alla   sicurezza   e   tutela
          ambientale, forestale e agroalimentare, di cui all'articolo
          708, comma 1-bis, la riserva  a  favore  dei  volontari  in
          ferma prefissata delle Forze armate e' determinata: 
                  a) per l'anno 2018, nella misura del 55 per cento; 
                  b) per ciascuno  degli  anni  2019  e  2020,  nella
          misura del 45 per cento.». 
              Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   9-bis
          dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,  la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria): 
                «Art. 66 (Turn over). - (Omissis). 
                9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia  e
          il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono  procedere,
          secondo le modalita' di cui al comma 10, ad  assunzioni  di
          personale  a  tempo  indeterminato,  nel   limite   di   un
          contingente di personale complessivamente corrispondente  a
          una spesa pari a quella relativa al personale  cessato  dal
          servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero  di
          unita' non superiore a  quelle  cessate  dal  servizio  nel
          corso   dell'anno   precedente.   La   predetta    facolta'
          assunzionale e' fissata nella misura del  venti  per  cento
          per  il  triennio  2012-2014,  del  cinquanta   per   cento
          nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere  dall'anno
          2016.». 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  828  del  citato
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 828 (Contingente per la tutela  dell'ambiente).
          - 1. E' costituito un contingente  di  personale  dell'Arma
          dei  carabinieri,  per  un  totale  duecentosettantaquattro
          unita', da collocare in soprannumero rispetto  all'organico
          per il potenziamento del Comando carabinieri per la  tutela
          ambientale. Il predetto contingente e' cosi' determinato: 
                  a) generali di brigata: 1; 
                  b) colonnelli: 1; 
                  c) tenenti colonnelli: 1; 
                  d) maggiori: 1; 
                  e) capitani: 3; 
                  f) ufficiali inferiori: 25; 
                  g) ispettori: 139; 
                  h) sovrintendenti: 39; 
                  i) appuntati e carabinieri: sessantaquattro. 
                2. Sono a carico del Ministero dell'ambiente e  della
          tutela del territorio e del  mare  gli  oneri  connessi  al
          trattamento      economico,      alla       motorizzazione,
          all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario.» 
              Si riporta il testo vigente del comma  5  dell'articolo
          10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 27  dicembre  2004,  n.  307
          (Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica): 
                «Art.  10  (Proroga  di   termini   in   materia   di
          definizione di illeciti edilizi). - (Omissis). 
                5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.»