((Art. 19-bis Assunzione di personale operaio a tempo determinato da parte dell'Arma dei carabinieri 1. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversita', l'Arma dei carabinieri e' autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo determinato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, i cui contratti non possono avere, in ogni caso, una durata superiore a trentasei mesi anche discontinui, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.))
Riferimenti normativi La legge 5 aprile 1985, n. 124 recante "Disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 12 aprile 1985, n. 87.