((Art. 19-bis 
 
Assunzione  di  personale  operaio  a  tempo  determinato  da   parte
                      dell'Arma dei carabinieri 
 
  1. Al fine di perseguire gli  obiettivi  nazionali  ed  europei  in
materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del  territorio
e di salvaguardia delle riserve naturali  statali,  ivi  compresa  la
conservazione  della  biodiversita',  l'Arma   dei   carabinieri   e'
autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo  determinato,
ai sensi della legge 5 aprile 1985,  n.  124,  i  cui  contratti  non
possono avere, in ogni caso, una durata superiore  a  trentasei  mesi
anche discontinui, nel limite di spesa di 1,5  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,  pari  a  1,5
milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2020,  2021  e  2022,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della difesa.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              La legge 5 aprile 1985, n.  124  recante  "Disposizioni
          per l'assunzione  di  manodopera  da  parte  del  Ministero
          dell'agricoltura e delle foreste" e' pubblicata nella Gazz.
          Uff. 12 aprile 1985, n. 87.