((Art. 19-ter 
 
Pagamento  dei  compensi  per  prestazioni  di  lavoro  straordinario
  effettuate dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei  vigili
  del fuoco 
 
  1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019,  n.  124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, alinea, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«Per  l'anno  2019  e'  autorizzato  il  pagamento  di  compensi  per
prestazioni di lavoro straordinario riferiti ad annualita' precedenti
al 2020 e non ancora liquidati, nel limite complessivo  di  spesa  di
180   milioni   di   euro,   al   lordo   degli   oneri   a    carico
dell'amministrazione e in deroga al limite di  cui  all'articolo  23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75»; 
  b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. I compensi di cui al comma 1 sono corrisposti al  personale
interessato    secondo    criteri    individuati    dalle     singole
amministrazioni, nei limiti dell'autorizzazione di spesa  di  cui  al
medesimo comma 1».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  dell'articolo  50-bis  del  citato
          decreto-legge   n.   124   del   2019,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 50-bis (Pagamento dei compensi per  prestazioni
          di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia e
          dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel  2018).  -  1.
          Per l'anno 2019 e' autorizzato il pagamento di compensi per
          prestazioni di lavoro straordinario riferiti ad  annualita'
          precedenti al 2020  e  non  ancora  liquidati,  nel  limite
          complessivo di spesa di 180 milioni di euro, al lordo degli
          oneri a carico dell'amministrazione e in deroga  al  limite
          di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25
          maggio 2017, n. 75. La spesa di cui al  presente  comma  e'
          cosi' ripartita: 
                  a)  175  milioni  di  euro  con  riferimento   agli
          appartenenti alle Forze di polizia di cui  all'articolo  16
          della legge 1° aprile 1981, n. 121; 
                  b) 5 milioni di euro con riferimento  al  personale
          del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  ai   sensi
          dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.
          97. 
                1-bis. I compensi di cui al comma 1 sono  corrisposti
          al personale interessato secondo criteri individuati  dalle
          singole amministrazioni, nei limiti dell'autorizzazione  di
          spesa di cui al medesimo comma 1. 
                2. Agli oneri derivanti  dal  comma  1,  pari  a  180
          milioni di euro per l'anno 2019, si provvede: 
                  a) quanto a 124 milioni di euro, mediante  utilizzo
          delle  risorse  iscritte  nel  fondo  di  cui  all'articolo
          7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10  febbraio  2009,
          n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge  9  aprile
          2009, n. 33; 
                  b)  quanto  a  56   milioni   di   euro,   mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 1, comma  365,  della  legge  11  dicembre
          2016, n. 232, di cui 41,8 milioni di euro  a  valere  sulla
          quota parte delle risorse assegnate alle finalita'  di  cui
          alla lettera b) del citato comma 365 e 14,2 milioni di euro
          a valere sulla quota parte  delle  risorse  assegnate  alle
          finalita' di cui alla lettera c) del medesimo comma.».