Art. 19 
 
Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo  e  sulle
  provvigioni  inerenti  rapporti  di  commissione,  di  agenzia,  di
  mediazione, di rappresentanza  di  commercio  e  di  procacciamento
  d'affari 
 
  1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale  o
la sede operativa nel territorio dello Stato con  ricavi  o  compensi
non superiori a euro 400.000 nel  periodo  di  imposta  precedente  a
quello in corso alla data del 17 marzo 2020, i ricavi  e  i  compensi
percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e  il  31  maggio
2020 non sono  assoggettati  alle  ritenute  d'acconto  di  cui  agli
articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre  1973,  n.  600,  da  parte  del  sostituto  d'imposta,   a
condizione che nel mese precedente non abbiano  sostenuto  spese  per
prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si
avvalgono   della   presente    opzione,    rilasciano    un'apposita
dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e  compensi  non  sono
soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono
a versare  l'ammontare  delle  ritenute  d'acconto  non  operate  dal
sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio  2020  o  mediante
rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari  importo  a
decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di  sanzioni  e
interessi. 
  2. Il comma 7, dell'articolo 62, del decreto-legge 17  marzo  2020,
n. 18 e' abrogato. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli  articoli  25  e  25-bis  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 600: 
                "Art. 25 (Ritenuta sui redditi di lavoro  autonomo  e
          su altri redditi) 
                I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che
          corrispondono a soggetti  residenti  nel  territorio  dello
          Stato compensi comunque denominati, anche  sotto  forma  di
          partecipazione  agli  utili,  per  prestazioni  di   lavoro
          autonomo,  ancorche'  non  esercitate  abitualmente  ovvero
          siano  rese  a  terzi  o  nell'interesse  di  terzi  o  per
          l'assunzione di obblighi di fare,  non  fare  o  permettere
          devono operare all'atto del pagamento una ritenuta  del  20
          per cento a titolo  di  acconto  dell'imposta  sul  reddito
          delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo
          di rivalsa. La predetta ritenuta deve  essere  operata  dal
          condominio quale sostituto  d'imposta  anche  sui  compensi
          percepiti  dall'amministratore  di  condominio.  La  stessa
          ritenuta deve essere operata sulla parte  imponibile  delle
          somme di cui alla lettera b) e sull'intero ammontare  delle
          somme di cui alla lettera c) del comma 2  dell'articolo  49
          del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917. La ritenuta e' elevata al venti per  cento  per  le
          indennita' di  cui  alle  lettere  c)  e  d)  del  comma  1
          dell'articolo 16  dello  stesso  testo  unico,  concernente
          tassazione separata. La ritenuta non  deve  essere  operata
          per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese. 
                Salvo quanto disposto nell'ultimo comma del  presente
          articolo, se i compensi e le altre somme di  cui  al  comma
          precedente sono corrisposti a soggetti non residenti,  deve
          essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura
          del 30 per  cento,  anche  per  le  prestazioni  effettuate
          nell'esercizio di imprese. Ne sono esclusi i  compensi  per
          prestazioni di  lavoro  autonomo  effettuate  all'estero  e
          quelli corrisposti a stabili organizzazioni  in  Italia  di
          soggetti non residenti. 
                Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano
          ai compensi  di  importo  inferiore  a  lire  cinquantamila
          corrisposti  dai  soggetti  indicati   nella   lettera   c)
          dell'art. 2 del D.P.R.  29  settembre  1973,  n.  598,  per
          prestazioni di lavoro autonomo non esercitato  abitualmente
          e  sempreche'  non  costituiscano   acconto   di   maggiori
          compensi. 
                I compensi di cui all'articolo 23, comma  2,  lettera
          c), del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, corrisposti a non residenti sono  soggetti  ad  una
          ritenuta del trenta per cento a  titolo  di  imposta  sulla
          parte imponibile del loro ammontare. E' operata,  altresi',
          una ritenuta del trenta  per  cento  a  titolo  di  imposta
          sull'ammontare dei compensi corrisposti a non residenti per
          l'uso o la concessione in uso di attrezzature  industriali,
          commerciali o scientifiche che si  trovano  nel  territorio
          dello Stato. Ne  sono  esclusi  i  compensi  corrisposti  a
          stabili  organizzazioni  nel  territorio  dello  Stato   di
          soggetti non residenti." 
                "Art. 25-bis (Ritenuta sulle provvigioni  inerenti  a
          rapporti di commissione,  di  agenzia,  di  mediazione,  di
          rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari) 
                I soggetti indicati nel  primo  comma  dell'art.  23,
          escluse  le  imprese  agricole,   i   quali   corrispondono
          provvigioni comunque denominate per  le  prestazioni  anche
          occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia,
          di  mediazione,  di  rappresentanza  di  commercio   e   di
          procacciamento  di  affari,  devono  operare  all'atto  del
          pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul
          reddito delle persone fisiche o  dell'imposta  sul  reddito
          delle  persone  giuridiche  dovuta  dai  percipienti,   con
          obbligo di rivalsa. L'aliquota della suddetta  ritenuta  si
          applica nella misura fissata  dall'articolo  11  del  testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          successive  modificazioni,  per  il  primo   scaglione   di
          reddito. 
                La ritenuta e' commisurata  al  cinquanta  per  cento
          dell'ammontare delle provvigioni indicate nel primo  comma.
          Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti
          o mandanti  che  nell'esercizio  della  loro  attivita'  si
          avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di
          terzi, la  ritenuta  e'  commisurata  al  venti  per  cento
          dell'ammontare delle stesse provvigioni. 
                La ritenuta di cui ai commi precedenti e'  scomputata
          dall'imposta relativa al periodo di imposta di  competenza,
          purche' gia' operata al momento della  presentazione  della
          dichiarazione annuale,  o,  alternativamente,  dall'imposta
          relativa al periodo di imposta nel quale e' stata  operata.
          Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la  stessa
          e' scomputata dall'imposta relativa al periodo d'imposta in
          cui e' stata effettuata. 
                Se  le  provvigioni,  per  disposizioni  normative  o
          accordi   contrattuali,   sono   direttamente    trattenute
          sull'ammontare delle somme  riscosse,  i  percipienti  sono
          tenuti a rimettere ai committenti,  preponenti  o  mandanti
          l'importo corrispondente alla ritenuta. Ai fini del computo
          dei  termini  per  il  relativo  versamento  da  parte  dei
          committenti,  preponenti  o  mandanti,   la   ritenuta   si
          considera operata nel mese successivo a quello  in  cui  le
          provvigioni  sono  state  trattenute  dai  percipienti.   I
          committenti, preponenti o mandanti possono tener  conto  di
          eventuali errori nella  determinazione  dell'importo  della
          ritenuta anche in occasione di successivi  versamenti,  non
          oltre il terzo mese dell'anno successivo a quello in cui le
          provvigioni sono state trattenute dai percipienti. 
                Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano
          alle provvigioni  percepite  dalle  agenzie  di  viaggio  e
          turismo,  dai  rivenditori  autorizzati  di  documenti   di
          viaggio relativi ai trasporti di persone, dai soggetti  che
          esercitano  attivita'   di   distribuzione   di   pellicole
          cinematografiche, dagli  agenti  di  assicurazione  per  le
          prestazioni   rese    direttamente    alle    imprese    di
          assicurazione, dai mediatori di assicurazione  per  i  loro
          rapporti con le imprese di assicurazione e con  gli  agenti
          generali delle imprese di assicurazione  pubbliche  o  loro
          controllate  che  rendono  prestazioni  direttamente   alle
          imprese di assicurazione in regime di reciproca  esclusiva;
          dalle aziende ed  istituti  di  credito  e  dalle  societa'
          finanziarie e di locazione finanziaria per  le  prestazioni
          rese nell'esercizio delle attivita' di  collocamento  e  di
          compravendita di titoli e valute nonche' di raccolta  e  di
          finanziamento, dagli  agenti,  raccomandatari  e  mediatori
          marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di  imprese
          petrolifere per le prestazioni ad esse  rese  direttamente,
          dai mediatori e rappresentanti di  produttori  agricoli  ed
          ittici e di  imprese  esercenti  la  pesca  marittima,  dai
          commissionari che operano nei mercati  ortoflorofrutticoli,
          ittici e di bestiame, nonche' dai  consorzi  e  cooperative
          tra imprese agricole, commerciali ed artigiane  non  aventi
          finalita' di lucro. 
                Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite
          a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto  legislativo
          31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta e'  applicata  a  titolo
          d'imposta ed e' commisurata all'ammontare delle provvigioni
          percepite ridotto del 22 per cento a  titolo  di  deduzione
          forfetaria delle spese di produzione del  reddito.  Per  le
          prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano le
          disposizioni indicate nei commi che precedono. 
                Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e   delle
          finanze  sono  determinati  i  criteri,  i  termini  e   le
          modalita' per la presentazione della dichiarazione indicata
          nel secondo  comma.  Tali  modalita'  devono  prevedere  la
          trasmissione anche tramite  posta  elettronica  certificata
          della predetta dichiarazione. La dichiarazione  non  potra'
          avere limiti di tempo e sara' valida fino a  revoca  ovvero
          fino alla perdita dei requisiti da parte del  contribuente.
          L'omissione della comunicazione  relativa  alle  variazioni
          che comportano il  venir  meno  delle  predette  condizioni
          comporta    l'applicazione    delle    sanzioni    previste
          dall'articolo 11, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
          n. 471, e successive modificazioni. 
                Le disposizioni dei  precedenti  commi  si  applicano
          anche alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni
          nel territorio dello Stato di soggetti non residenti."