Art. 19 
 
 
                     Direzione generale Archivi 
 
  1. La Direzione generale Archivi svolge le  funzioni  e  i  compiti
relativi alla tutela e alla valorizzazione dei beni archivistici. Con
riferimento all'attivita' esercitata dagli Archivi di Stato  e  dalle
Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, la Direzione  generale
esercita i poteri di direzione, indirizzo,  coordinamento,  controllo
e,  in  caso  di  necessita',  informato  il   Segretario   generale,
avocazione  e  sostituzione,  anche  su   proposta   del   Segretario
regionale. 
  2. Il Direttore generale, in particolare: 
    a) provvede alla razionalizzazione degli immobili e  degli  spazi
destinati agli archivi, al fine del miglioramento  dell'efficienza  e
del contenimento della spesa, stipulando a tal fine  convenzioni  con
l'Agenzia del demanio, le Regioni e gli enti locali e promuovendo  la
costituzione di poli archivistici per il coordinamento dell'attivita'
degli istituti  che  svolgono  funzioni  analoghe  nell'ambito  dello
stesso territorio; 
    b)  propone,  ai  fini  dell'istruttoria  per   il   settore   di
competenza, gli  interventi  da  inserire  nei  programmi  annuali  e
pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le  priorita'
anche sulla base delle indicazioni degli Archivi di Stato  e  tenendo
conto altresi'  dei  dati  del  monitoraggio  dei  flussi  finanziari
forniti dalla Direzione generale Bilancio; 
    c) autorizza gli interventi previsti dall'articolo 21,  comma  1,
del Codice da eseguirsi sui beni archivistici sottoposti a tutela; 
    d) autorizza il  prestito  di  beni  archivistici  per  mostre  o
esposizioni  ai  sensi  dell'articolo  48  del   Codice;   autorizza,
altresi',  l'uscita   temporanea   per   manifestazioni,   mostre   o
esposizioni d'arte di alto interesse culturale ai sensi dell'articolo
66 del Codice, fatte salve, in ogni  caso,  le  prioritarie  esigenze
della tutela; 
    e) predispone linee guida e direttive  per  la  formazione  degli
archivi correnti e collabora, ai sensi  degli  articoli  23-ter,  40,
comma 3, e 43, comma 4, del Codice dell'amministrazione  digitale  di
cui  al  decreto  legislativo  7  marzo   2005,   n.   82,   con   le
amministrazioni competenti alla definizione delle regole  tecniche  e
dei requisiti funzionali in materia di formazione e conservazione  di
documenti digitali della pubblica amministrazione; 
    f) elabora, sentita la Direzione generale Educazione,  ricerca  e
istituti  culturali,  programmi   concernenti   studi,   ricerche   e
iniziative scientifiche; 
    g) esercita le funzioni in materia di riproduzione e restauro dei
beni archivistici, elaborazione  scientifica  e  conservazione  della
memoria   digitale,   raccordandosi    con    l'Istituto    per    la
digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library;  cura  i
rapporti con gli  organismi  internazionali  di  settore  e  coordina
altresi' le relazioni con le amministrazioni archivistiche estere; 
    h) approva i piani di conservazione e scarto degli archivi  degli
uffici dell'amministrazione statale; 
    i) concede contributi per interventi su archivi vigilati; 
    l)  cura  le  intese  con  i  competenti  organi  del   Ministero
dell'interno  per  l'individuazione  dei   documenti   di   carattere
riservato presso gli archivi pubblici e privati e per la  definizione
delle modalita' di consultazione dei medesimi; 
    m) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice e  ai
fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali  ivi  previste,  il
rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od  esposizioni
di beni archivistici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale
che abbia a oggetto i beni medesimi, fatte salve, in  ogni  caso,  le
prioritarie esigenze della tutela; 
    n) esprime la  volonta'  dell'Amministrazione  nell'ambito  delle
determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di  imposte
mediante cessione di beni archivistici; 
    o) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie  previste  dal
Codice per la  violazione  delle  disposizioni  in  materia  di  beni
archivistici; 
    p) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive  di
beni   archivistici   a   titolo   di   prelazione,    di    acquisto
all'esportazione e di espropriazione  rispettivamente  previste  agli
articoli 60, 70, 95 e 98 del Codice; 
    q) adotta i provvedimenti in materia  di  acquisti  a  trattativa
privata, secondo le  modalita'  di  cui  all'articolo  21  del  regio
decreto 30 gennaio 1913, n. 363; 
    r) adotta  i  provvedimenti  di  competenza  dell'amministrazione
centrale in materia di circolazione di beni  archivistici  in  ambito
internazionale; 
    s) decide, per i settori di competenza, i ricorsi  amministrativi
previsti agli articoli 16, 69 e 128 del Codice; 
    t) svolge  funzioni  di  indirizzo  e  controllo  in  materia  di
valorizzazione dei  beni  archivistici,  individuando  gli  strumenti
giuridici adeguati ai  singoli  progetti  di  valorizzazione  e  alle
realta' territoriali in essi coinvolte; cura il coordinamento con  le
Regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati ed  offre
il necessario sostegno tecnico-amministrativo per l'elaborazione  dei
criteri  di   gestione,   anche   integrata,   delle   attivita'   di
valorizzazione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice; 
    u)  cura  la  promozione,  anche  su   richiesta   degli   uffici
interessati e comunque sentiti gli stessi, di accordi  culturali  con
istituzioni dotate  di  adeguato  prestigio,  italiane  e  straniere,
finalizzati alla organizzazione di mostre od  esposizioni,  ai  sensi
dell'articolo 67, comma 1, lettera d),  del  Codice,  e  ne  assicura
l'attuazione, adottando ogni opportuna iniziativa intesa ad agevolare
la circolazione  internazionale  dei  beni  archivistici  interessati
dalle manifestazioni culturali concordate, ai sensi del  capo  V  del
titolo I della parte seconda del Codice; 
    v) cura la predisposizione, anche sulla  base  della  rilevazione
delle  migliori  pratiche,   di   modelli   generali   delle   intese
istituzionali di programma, degli accordi di programma quadro e degli
altri strumenti di programmazione negoziata di  cui  all'articolo  2,
comma 203, della legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  nonche'  degli
accordi di valorizzazione di cui all'articolo 112, commi 4 e  9,  del
Codice; 
    z) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione
generale Bilancio limitatamente ai profili contabili e finanziari, di
vigilanza,   su   ogni   soggetto   giuridico   costituito   con   la
partecipazione del Ministero per finalita' attinenti agli  ambiti  di
competenza della Direzione generale. 
  3.  La  Direzione  generale  Archivi  esercita,  d'intesa  con   la
Direzione generale Bilancio limitatamente  ai  profili  finanziari  e
contabili, la vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato, anche  ai
fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione  Bilancio,
del bilancio di previsione, delle relative proposte di  variazione  e
del  conto  consuntivo.  La  Direzione  generale  assegna,  altresi',
d'intesa con la Direzione generale Organizzazione e con la  Direzione
generale  Bilancio,  le  risorse  umane  e  strumentali  al  suddetto
Istituto dotato di autonomia speciale. 
  4. La Direzione generale Archivi, in materia informatica, elabora e
coordina  le  metodologie  archivistiche  relative  all'attivita'  di
ordinamento e  di  inventariazione,  esercita  il  coordinamento  dei
sistemi informativi archivistici sul territorio nazionale,  studia  e
applica sistemi di conservazione permanente degli  archivi  digitali,
promuove l'applicazione di metodologie e parametri, anche  attraverso
iniziative di formazione e aggiornamento. A tal  fine,  la  Direzione
generale si raccorda con la Direzione  generale  Bilancio  e  con  la
Direzione generale Organizzazione,  nonche'  con  l'Istituto  per  la
digitalizzazione del patrimonio - Digital Library. 
  5.  La   Direzione   generale   Archivi   costituisce   centro   di
responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo  21,  comma  2,
della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  ed  e'  responsabile  per
l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa. 
  6.  La  Direzione  generale  Archivi  si  articola  in  due  uffici
dirigenziali di livello non generale centrali e nelle  Soprintendenze
archivistiche e bibliografiche e negli Archivi di Stato di  cui  agli
articoli 44 e 45, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,
lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  dell'articolo  4,
commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Si riporta il testo degli articoli 21,  66,  69,  70,
          112 e 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24  febbraio  2004,  n.
          45, S.O.: 
              «Art. 21 (Interventi soggetti ad autorizzazione). -  1.
          Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero: 
              a) la rimozione o la demolizione, anche con  successiva
          ricostituzione, dei beni culturali; 
              b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali
          mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3; 
              c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte; 
              d) lo scarto dei documenti  degli  archivi  pubblici  e
          degli archivi  privati  per  i  quali  sia  intervenuta  la
          dichiarazione ai sensi dell'art. 13, nonche' lo  scarto  di
          materiale bibliografico delle  biblioteche  pubbliche,  con
          l'eccezione prevista all'art. 10, comma 2,  lettera  c),  e
          delle biblioteche private per le quali sia  intervenuta  la
          dichiarazione ai sensi dell'art. 13; 
              e) il trasferimento  ad  altre  persone  giuridiche  di
          complessi organici di documentazione di  archivi  pubblici,
          nonche' di archivi privati per i quali sia  intervenuta  la
          dichiarazione ai sensi dell'art. 13. 
              2. Lo spostamento di  beni  culturali,  dipendente  dal
          mutamento  di  dimora  o  di   sede   del   detentore,   e'
          preventivamente denunciato al  soprintendente,  che,  entro
          trenta  giorni  dal  ricevimento   della   denuncia,   puo'
          prescrivere  le  misure  necessarie  perche'  i  beni   non
          subiscano danno dal trasporto. 
              3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato  e
          degli  enti  ed  istituti  pubblici  non  e'  soggetto   ad
          autorizzazione, ma comporta l'obbligo di  comunicazione  al
          Ministero per le finalita' di cui all'art. 18. 
              4.  Fuori  dei  casi  di  cui  ai   commi   precedenti,
          l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su  beni
          culturali   e'   subordinata    ad    autorizzazione    del
          soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni
          medesimi e' comunicato al soprintendente per  le  finalita'
          di cui all'art. 20, comma 1. 
              5. L'autorizzazione e'  resa  su  progetto  o,  qualora
          sufficiente,  su   descrizione   tecnica   dell'intervento,
          presentati dal richiedente, e puo' contenere  prescrizioni.
          Se i lavori non iniziano entro  cinque  anni  dal  rilascio
          dell'autorizzazione,   il   soprintendente   puo'   dettare
          prescrizioni ovvero integrare o variare quelle gia' date in
          relazione al mutare delle tecniche di conservazione.» 
              «Art. 66 (Uscita temporanea per manifestazioni).  -  1.
          Puo' essere autorizzata l'uscita temporanea dal  territorio
          della Repubblica delle cose e dei beni  culturali  indicati
          nell'art.  65,  commi  1,  2,  lettera   a),   e   3,   per
          manifestazioni,  mostre  o  esposizioni  d'arte   di   alto
          interesse  culturale,  sempre  che   ne   siano   garantite
          l'integrita' e la sicurezza. 
              2. Non possono comunque uscire: 
              a) i beni suscettibili di subire danni nel trasporto  o
          nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli; 
              b) i beni che costituiscono il fondo principale di  una
          determinata ed organica sezione di  un  museo,  pinacoteca,
          galleria,  archivio  o  biblioteca  o  di  una   collezione
          artistica o bibliografica.» 
              «Art. 69 (Ricorso amministrativo avverso il diniego  di
          attestato). -  1.  Avverso  il  diniego  dell'attestato  e'
          ammesso, entro  i  successivi  trenta  giorni,  ricorso  al
          Ministero, per motivi di legittimita' e di merito. 
              2.  Il  Ministero,   sentito   il   competente   organo
          consultivo, decide sul ricorso entro il termine di  novanta
          giorni dalla presentazione dello stesso. 
              3.   Dalla   data   di   presentazione   del    ricorso
          amministrativo e fino alla scadenza del termine di  cui  al
          comma 2, il procedimento di dichiarazione e' sospeso, ma le
          cose  rimangono  assoggettate  alla  disposizione  di   cui
          all'art. 14, comma 4. (1) 
              4. Qualora il Ministero accolga il ricorso, rimette gli
          atti  all'ufficio  di   esportazione,   che   provvede   in
          conformita' nei successivi venti giorni. 
              5.  Si  applicano  le  disposizioni  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. 
              Art. 70 (Acquisto coattivo).  -  1.  Entro  il  termine
          indicato all'art. 68, comma 3, l'ufficio  di  esportazione,
          qualora non abbia gia' provveduto al rilascio o al  diniego
          dell'attestato di libera  circolazione,  puo'  proporre  al
          Ministero l'acquisto coattivo della cosa per  la  quale  e'
          richiesto  l'attestato  di  libera  circolazione,   dandone
          contestuale comunicazione alla regione  e  all'interessato,
          al quale dichiara  altresi'  che  l'oggetto  gravato  dalla
          proposta di acquisto resta  in  custodia  presso  l'ufficio
          medesimo fino alla conclusione del  relativo  procedimento.
          In tal caso il termine per il  rilascio  dell'attestato  e'
          prorogato di sessanta giorni. 
              2. Il Ministero ha la facolta' di  acquistare  la  cosa
          per il valore indicato nella denuncia. Il provvedimento  di
          acquisto e' notificato  all'interessato  entro  il  termine
          perentorio di novanta giorni dalla denuncia. Fino a  quando
          non  sia  intervenuta  la  notifica  del  provvedimento  di
          acquisto,   l'interessato   puo'   rinunciare    all'uscita
          dell'oggetto e provvedere al ritiro del medesimo. 
              3.  Qualora  il   Ministero   non   intenda   procedere
          all'acquisto, ne da' comunicazione, entro  sessanta  giorni
          dalla denuncia, alla regione nel cui  territorio  si  trova
          l'ufficio  di  esportazione  proponente.  La   regione   ha
          facolta' di acquistare  la  cosa  nel  rispetto  di  quanto
          stabilito  all'art.  62,  commi  2   e   3.   Il   relativo
          provvedimento  e'  notificato  all'interessato   entro   il
          termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia.» 
              «Art.  112  (Valorizzazione  dei  beni   culturali   di
          appartenenza pubblica). - 1. Lo Stato,  le  regioni  e  gli
          altri   enti   pubblici    territoriali    assicurano    la
          valorizzazione dei  beni  presenti  negli  istituti  e  nei
          luoghi indicati all'art. 101,  nel  rispetto  dei  principi
          fondamentali fissati dal presente codice. 
              2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1,  la
          legislazione  regionale  disciplina  le   funzioni   e   le
          attivita'  di  valorizzazione  dei  beni   presenti   negli
          istituti e nei luoghi della cultura non  appartenenti  allo
          Stato  o  dei  quali   lo   Stato   abbia   trasferito   la
          disponibilita' sulla base della normativa vigente. 
              3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al  di
          fuori degli istituti e dei luoghi di cui  all'art.  101  e'
          assicurata, secondo le disposizioni  del  presente  Titolo,
          compatibilmente   con   lo    svolgimento    degli    scopi
          istituzionali cui detti beni sono destinati. 
              4. Lo Stato, le  regioni  e  gli  altri  enti  pubblici
          territoriali stipulano accordi per  definire  strategie  ed
          obiettivi comuni di valorizzazione, nonche' per elaborare i
          conseguenti piani strategici  di  sviluppo  culturale  e  i
          programmi, relativamente ai beni  culturali  di  pertinenza
          pubblica. Gli  accordi  possono  essere  conclusi  su  base
          regionale   o   subregionale,   in   rapporto   ad   ambiti
          territoriali    definiti,     e     promuovono     altresi'
          l'integrazione, nel processo di valorizzazione  concordato,
          delle infrastrutture e dei  settori  produttivi  collegati.
          Gli accordi  medesimi  possono  riguardare  anche  beni  di
          proprieta' privata, previo consenso degli  interessati.  Lo
          Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che
          opera   direttamente   ovvero   d'intesa   con   le   altre
          amministrazioni statali eventualmente competenti. 
              5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre
          amministrazioni  statali   eventualmente   competenti,   le
          regioni e gli  altri  enti  pubblici  territoriali  possono
          costituire,  nel  rispetto  delle   vigenti   disposizioni,
          appositi soggetti giuridici cui affidare  l'elaborazione  e
          lo sviluppo dei piani di cui al comma 4. 
              6. In assenza degli accordi di cui al comma 4,  ciascun
          soggetto pubblico e' tenuto a garantire  la  valorizzazione
          dei beni di cui ha comunque la disponibilita'. 
              7. Con decreto del Ministro sono definiti  modalita'  e
          criteri  in  base  ai  quali  il  Ministero  costituisce  i
          soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa. 
              8. Ai soggetti di cui al comma  5  possono  partecipare
          privati  proprietari  di  beni  culturali  suscettibili  di
          essere   oggetto   di   valorizzazione,   nonche'   persone
          giuridiche private senza fine di lucro,  anche  quando  non
          dispongano  di  beni  culturali  che  siano  oggetto  della
          valorizzazione,  a  condizione  che  l'intervento  in  tale
          settore di attivita' sia per esse previsto  dalla  legge  o
          dallo statuto. 
              9. Anche indipendentemente  dagli  accordi  di  cui  al
          comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per
          il tramite del  Ministero  e  delle  altre  amministrazioni
          statali eventualmente competenti,  le  regioni,  gli  altri
          enti pubblici territoriali e  i  privati  interessati,  per
          regolare  servizi   strumentali   comuni   destinati   alla
          fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con  gli
          accordi  medesimi  possono  essere  anche  istituite  forme
          consortili non imprenditoriali per la  gestione  di  uffici
          comuni. Per le stesse finalita' di cui  al  primo  periodo,
          ulteriori accordi possono essere stipulati  dal  Ministero,
          dalle regioni, dagli altri enti pubblici  territoriali,  da
          ogni altro ente pubblico nonche' dai soggetti costituiti ai
          sensi del comma 5,  con  le  associazioni  culturali  o  di
          volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per
          statuto  finalita'  di  promozione   e   diffusione   della
          conoscenza dei beni culturali. All'attuazione del  presente
          comma  si  provvede  nell'ambito   delle   risorse   umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica.» 
              «Art. 115 (Forme di gestione). -  1.  Le  attivita'  di
          valorizzazione dei beni culturali di appartenenza  pubblica
          sono gestite in forma diretta o indiretta. 
              2. La gestione diretta e' svolta per mezzo di strutture
          organizzative  interne  alle  amministrazioni,  dotate   di
          adeguata autonomia scientifica, organizzativa,  finanziaria
          e contabile, e provviste di idoneo  personale  tecnico.  Le
          amministrazioni  medesime  possono  attuare   la   gestione
          diretta anche in forma consortile pubblica. 
              3. La gestione indiretta e' attuata tramite concessione
          a terzi delle attivita' di valorizzazione, anche  in  forma
          congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i
          beni pertengono o  dei  soggetti  giuridici  costituiti  ai
          sensi dell'art. 112, comma 5, qualora siano conferitari dei
          beni ai sensi del comma 7, mediante procedure  di  evidenza
          pubblica,  sulla  base  della  valutazione  comparativa  di
          specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano
          ai soggetti indicati all'art. 112,  comma  5,  non  possono
          comunque  essere  individuati  quali  concessionari   delle
          attivita' di valorizzazione. 
              4. Lo Stato, le  regioni  e  gli  altri  enti  pubblici
          territoriali ricorrono alla gestione indiretta al  fine  di
          assicurare un miglior livello di  valorizzazione  dei  beni
          culturali. La scelta tra le due forme di gestione  indicate
          ai commi 2 e 3 e' attuata mediante valutazione  comparativa
          in termini di  sostenibilita'  economico-finanziaria  e  di
          efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti. La
          gestione in forma indiretta e'  attuata  nel  rispetto  dei
          parametri di cui all'art. 114. 
              5. Le amministrazioni cui  i  beni  pertengono  e,  ove
          conferitari dei beni, i soggetti  giuridici  costituiti  ai
          sensi dell'art. 112, comma 5, regolano  i  rapporti  con  i
          concessionari delle attivita'  di  valorizzazione  mediante
          contratto di servizio,  nel  quale  sono  determinati,  tra
          l'altro,  i  contenuti  del  progetto  di  gestione   delle
          attivita'  di  valorizzazione  ed  i  relativi   tempi   di
          attuazione,  i  livelli  qualitativi  delle  attivita'   da
          assicurare  e  dei   servizi   da   erogare,   nonche'   le
          professionalita' degli addetti. Nel contratto  di  servizio
          sono  indicati  i  servizi  essenziali  che  devono  essere
          comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene. 
              6. Nel  caso  in  cui  la  concessione  a  terzi  delle
          attivita'  di  valorizzazione  sia  attuata  dai   soggetti
          giuridici  di  cui  all'art.  112,  comma  5,   in   quanto
          conferitari  dei  beni  oggetto  della  valorizzazione,  la
          vigilanza sul  rapporto  concessorio  e'  esercitata  anche
          dalle    amministrazioni    cui    i    beni    pertengono.
          L'inadempimento,  da  parte   del   concessionario,   degli
          obblighi derivanti dalla concessione  e  dal  contratto  di
          servizio,   oltre   alle   conseguenze    convenzionalmente
          stabilite,   determina    anche,    a    richiesta    delle
          amministrazioni cui i beni pertengono, la  risoluzione  del
          rapporto concessorio e  la  cessazione,  senza  indennizzo,
          degli effetti del conferimento in uso dei beni. 
              7. Le amministrazioni possono partecipare al patrimonio
          dei soggetti di cui all'art. 112, comma  5,  anche  con  il
          conferimento  in  uso  dei  beni  culturali  che  ad   esse
          pertengono e che siano oggetto della valorizzazione. Al  di
          fuori dell'ipotesi prevista al comma  6,  gli  effetti  del
          conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in  tutti  i
          casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti di  cui
          al primo periodo o  di  estinzione  dei  medesimi.  I  beni
          conferiti  in  uso  non  sono   assoggettati   a   garanzia
          patrimoniale  specifica  se  non  in   ragione   del   loro
          controvalore economico. 
              8. Alla concessione delle attivita'  di  valorizzazione
          puo' essere collegata la concessione  in  uso  degli  spazi
          necessari   all'esercizio   delle    attivita'    medesime,
          previamente  individuati   nel   capitolato   d'oneri.   La
          concessione in uso perde efficacia,  senza  indennizzo,  in
          qualsiasi  caso  di  cessazione  della  concessione   delle
          attivita'. 
              9.  Alle  funzioni  ed  ai  compiti   derivanti   dalle
          disposizioni del presente articolo  il  Ministero  provvede
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica.» 
              - per gli articoli 16, 48, 60, 95, 98, 128 del  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  si  vedano  le  note
          all'art. 16; 
              - Si riporta il testo degli articoli 23-ter, 40,  comma
          3, 43, comma 4, del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005,  n.
          112, S.O.: 
                
              «Art. 23-ter (Documenti amministrativi informatici).  -
          1. Gli atti formati  dalle  pubbliche  amministrazioni  con
          strumenti  informatici,  nonche'  i  dati  e  i   documenti
          informatici   detenuti    dalle    stesse,    costituiscono
          informazione primaria ed  originale  da  cui  e'  possibile
          effettuare,  su  diversi  o  identici  tipi  di   supporto,
          duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. 
              1-bis. La copia su supporto  informatico  di  documenti
          formati  dalle  pubbliche  amministrazioni  in  origine  su
          supporto  analogico  e'  prodotta   mediante   processi   e
          strumenti che assicurano che il documento informatico abbia
          contenuto identico a quello del documento analogico da  cui
          e' tratto, previo  raffronto  dei  documenti  o  attraverso
          certificazione di processo nei casi in cui  siano  adottate
          tecniche  in  grado  di  garantire  la  corrispondenza  del
          contenuto dell'originale e della copia. 
              2. 
              3.  Le  copie  su  supporto  informatico  di  documenti
          formati  dalla  pubblica  amministrazione  in  origine   su
          supporto  analogico  ovvero  da  essa  detenuti,  hanno  il
          medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge,  degli
          originali da  cui  sono  tratte,  se  la  loro  conformita'
          all'originale e' assicurata dal funzionario a cio' delegato
          nell'ambito dell'ordinamento  proprio  dell'amministrazione
          di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o
          di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle
          Linee  guida;  in  tale  caso  l'obbligo  di  conservazione
          dell'originale  del  documento  e'   soddisfatto   con   la
          conservazione della copia su supporto informatico. 
              4.  In  materia  di  formazione  e   conservazione   di
          documenti informatici delle pubbliche  amministrazioni,  le
          Linee guida sono definite anche sentito  il  Ministero  dei
          beni e delle attivita' culturali e del turismo. 
              5. 
              5-bis. I documenti di cui al presente  articolo  devono
          essere  fruibili  indipendentemente  dalla  condizione   di
          disabilita'   personale,   applicando    i    criteri    di
          accessibilita'  definiti  dai  requisiti  tecnici  di   cui
          all'art. 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. 
              6. Per quanto non previsto  dal  presente  articolo  si
          applicano gli articoli 21, 22, 23 e 23-bis.» 
              «4.  Sono  fatti  salvi  i  poteri  di  controllo   del
          Ministero per i beni e le attivita' culturali sugli archivi
          delle pubbliche amministrazioni  e  sugli  archivi  privati
          dichiarati di notevole interesse  storico  ai  sensi  delle
          disposizioni del decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.
          42.» 
              - Per l'art. 2, comma  203,  della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662, si vedano le note all'art. 13; 
              - Per l'art. 21 del regio decreto 30 gennaio  1913,  n.
          363, si vedano le note all'art. 16; 
              - Per l'articolo 21, comma 2, della legge  31  dicembre
          2009, n. 196, si vedano le note all'art. 5; 
              - Per l'art. 17, comma 4-bis,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, si vedano le note alle premesse; 
              -  Per  l'art.  4,  commi  4  e  4-bis,   del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  si  vedano  le  note
          all'art. 13.