Art. 190. (Art. 78 del Testo Unico) MOTOVEICOLI L'efficienza di frenatura dei motoveicoli deve rispondere alle relazioni sotto indicate per i singoli casi: 1. Per i motocicli debbono essere effettuate le prove seguenti: a) prova con a bordo il solo conducente e con l'uso del solo freno sulla ruota posteriore: VxV S <= ----- 70 b) prova con a bordo il solo conducente e con l'uso del solo freno anteriore: VxV S <= ----- 100 c) prova con a bordo il solo conducente e con l'uso contemporaneo di entrambi i freni: VxV S < ----- 140 d) prova con due persone a bordo e con l'uso del solo freno posteriore: VxV S < ----- 95 2. Per i motoveicoli a tre ruote asimmetrici debbono essere effettuate le prove con l'uso contemporaneo dei due freni, a veicolo carico e a veicolo scarico: VxV S < ----- 120 3. Per i motoveicoli a tre ruote simmetrici debbono essere effettuate le seguenti prove, a veicolo carico e a veicolo scarico: a) con l'impiego del solo freno sull'asse posteriore: VxV S < ----- 100 b) con l'uso contemporaneo di entrambi i freni: VxV S < ----- 120 I risultati di cui sopra debbono essere ottenuti esercitando sul comando una forza non superiore a 20 kg. per i comandi a mano e a 60 kg. per i comandi a pedale. Il dispositivo di frenatura di stazionamento, ove prescritto, deve essere in condizioni di mantenere il veicolo a pieno carico fermo sia in salita che in discesa, su strade aventi pendenza almeno pari al 16%; la forza esercitata sul comando non deve superare 60 Kg.