(Norme-art. 190)
                              Art. 190 
               (Prescrizioni per la persona sottoposta 
                        a liberta' vigilata) 
  1. Il magistrato di sorveglianza stabilisce  le  prescrizioni  alle
quali deve attenersi la persona  sottoposta  a  liberta'  vigilata  a
norma dell'articolo 228 del codice penale. 
  2. Le prescrizioni sono trascritte in una carta precettiva  che  e'
consegnata  all'interessato  con  obbligo   di   conservarla   e   di
presentarla  ad   ogni   richiesta   dell'autorita'.   In   caso   di
irreperibilita', il  magistrato  di  sorveglianza  provvede  a  norma
dell'articolo 231 del codice penale. 
  3. Il vigilato non puo', senza  autorizzazione  del  magistrato  di
sorveglianza, trasferire la propria residenza o dimora in  un  comune
diverso e deve informare gli organi ai quali  e'  stata  affidata  la
vigilanza di ogni mutamento di abitazione nell'ambito del comune. 
  4.  In  caso  di  trasferimento  non  autorizzato,  di   successiva
irreperibilita'  e  di  altre   trasgressioni,   il   magistrato   di
sorveglianza provvede a norma dell'articolo 231 del codice penale. 
  5. Copia delle prescrizioni indicate nel comma 1 e' comunicata agli
organi e alle persone cui e' affidata  la  vigilanza  a  norma  degli
articoli 228 e 232 del codice penale nonche' al  centro  di  servizio
sociale. 
  6. La vigilanza e' esercitata in modo da non  rendere  difficoltosa
alla persona che vi e' sottoposta  la  ricerca  di  un  lavoro  e  da
consentirle di attendervi con la necessaria tranquillita'.