Art. 190. Oneri a carico dei comuni e contributi dello Stato 1. I comuni sono tenuti a fornire, oltre ai locali idonei, l'arredamento, l'acqua, il telefono, l'illuminazione, il riscaldamento, la manutenzione ordinaria e strordinaria, e a provvedere all'eventuale adattamento e ampliamento dei locali stessi. 2. Analoghi oneri sono posti a carico dei comuni nei quali abbiano sede le classi e i corsi distaccati di cui al comma 4 dell'articolo 56. 3. Lo Stato contribuisce ai sensi e con i criteri di cui agli articoli 7 e 8 della legge 16 settembre 1960 n. 1014 e successive modificazioni, alle spese per l'istruzione statale di pertinenza dei comuni e delle province.