Articolo 190 
                   (Registri di carico e scarico) 
 
  1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico
e scarico dei rifiuti: 
    a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti  speciali
pericolosi e gli enti e le imprese  produttori  iniziali  di  rifiuti
speciali non pericolosi di cui alle lettere  c)  e  d)  del  comma  3
dell'articolo  184  e  di  rifiuti   speciali   non   pericolosi   da
potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla  lettera
g) del comma 3 dell'articolo 184; 
    b) gli altri detentori di  rifiuti,  quali  enti  e  imprese  che
raccolgono e trasportano  rifiuti  o  che  effettuano  operazioni  di
preparazione  per  il  riutilizzo  e  di  trattamento,   recupero   e
smaltimento, compresi i nuovi produttori  e,  in  caso  di  trasporto
intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali  in
attesa della presa in  carico  degli  stessi  da  parte  dell'impresa
navale o  ferroviaria  o  dell'impresa  che  effettua  il  successivo
trasporto ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, ultimo periodo; c)
gli intermediari e i commercianti di rifiuti. 
  1-bis. Sono esclusi  dall'obbligo  della  tenuta  dei  registri  di
carico e scarico: 
    a)  gli  enti  e  le   imprese   obbligati   o   che   aderiscono
volontariamente al sistema  di  controllo  della  tracciabilita'  dei
rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma  2,  lettera  a),
dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema; 
    b) le  attivita'  di  raccolta  e  trasporto  di  propri  rifiuti
speciali non pericolosi effettuate dagli enti  e  imprese  produttori
iniziali. 
  1-ter. Gli imprenditori  agricoli  di  cui  all'articolo  2135  del
codice civile produttori iniziali  di  rifiuti  pericolosi  adempiono
all'obbligo della tenuta dei registri di carico  e  scarico  con  una
delle due seguenti modalita': 
    a) con la conservazione progressiva per tre anni  del  formulario
di identificazione di cui all'articolo  193,  comma  1,  relativo  al
trasporto dei rifiuti, o della copia  della  scheda  del  sistema  di
controllo  della  tracciabilita'  dei   rifiuti   (SISTRI)   di   cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a); 
    b)  con  la  conservazione  per  tre  anni   del   documento   di
conferimento di rifiuti pericolosi prodotti  da  attivita'  agricole,
rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di  detti  rifiuti
nell'ambito  del  'circuito   organizzato   di   raccolta'   di   cui
all'articolo 183, comma 1, lettera pp). 
  1-quater. Nel registro di carico e scarico devono  essere  annotate
le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative  dei
rifiuti prodotti o soggetti alle  diverse  attivita'  di  trattamento
disciplinate dalla  presente  Parte  quarta.  Le  annotazioni  devono
essere effettuate: 
    a) per gli enti e le imprese  produttori  iniziali,  entro  dieci
giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico; 
    b) per gli  enti  e  le  imprese  che  effettuano  operazioni  di
preparazione per il riutilizzo, entro dieci giorni  lavorativi  dalla
presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati  da
detta attivita'; 
    c) per gli  enti  e  le  imprese  che  effettuano  operazioni  di
trattamento, entro due giorni lavorativi  dalla  presa  in  carico  e
dalla conclusione dell'operazione di trattamento; 
    d) per gli intermediari  e  i  commercianti,  almeno  due  giorni
lavorativi prima dell'avvio dell'operazione  ed  entro  dieci  giorni
lavorativi dalla conclusione dell'operazione. 
  1-quinquies. Gli  imprenditori  agricoli  di  cui  al  comma  1-ter
possono  sostituire  il  registro  di  carico  e   scarico   con   la
conservazione della scheda SISTRI  in  formato  fotografico  digitale
inoltrata dal destinatario.  L'archivio  informatico  e'  accessibile
on-line sul portale del destinatario, in apposita sezione,  con  nome
dell'utente e password dedicati. 
  2. I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni  impianto
di produzione o, nel caso in cui cio' risulti eccessivamente oneroso,
nel  sito  di  produzione,   e   integrati   con   i   formulari   di
identificazione  di  cui  all'articolo  193,  comma  1,  relativi  al
trasporto dei rifiuti, o con la copia della  scheda  del  sistema  di
controllo  della  tracciabilita'  dei   rifiuti   (SISTRI)   di   cui
all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), trasmessa  dall'impianto  di
destinazione dei rifiuti stessi,  sono  conservati  per  cinque  anni
dalla data dell'ultima registrazione. 
  3. I produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di  cui
al comma 1, lettera a), la cui produzione annua di rifiuti non eccede
le dieci tonnellate di  rifiuti  non  pericolosi,  possono  adempiere
all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti
anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o  societa'
di servizi di diretta emanazione  delle  stesse,  che  provvedono  ad
annotare i dati previsti con cadenza mensile,  mantenendo  presso  la
sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. 
  ((3-bis. I  registri  di  carico  e  scarico  relativi  ai  rifiuti
prodotti dalle attivita'  di  manutenzione  delle  reti  relative  al
servizio idrico integrato e degli impianti a queste connessi  possono
essere tenuti presso  le  sedi  di  coordinamento  organizzativo  del
gestore,   o   altro   centro   equivalente,   previa   comunicazione
all'autorita' di controllo e vigilanza)). 
  4. Le informazioni contenute nel registro di carico e scarico  sono
rese disponibili in  qualunque  momento  all'autorita'  di  controllo
qualora ne faccia richiesta. 
  5. I registri di carico e scarico sono numerati, vidimati e gestiti
con le procedure e le modalita' fissate dalla normativa sui  registri
IVA. Gli obblighi connessi alla  tenuta  dei  registri  di  carico  e
scarico  si  intendono  correttamente  adempiuti  anche  qualora  sia
utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I  registri  sono
numerati  e  vidimati  dalle  Camere  di  commercio  territorialmente
competenti. 
  6. La disciplina di carattere nazionale  relativa  ai  registri  di
carico  e  scarico  e'  quella  di  cui  al  decreto   del   Ministro
dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come modificato dal comma 7. 
  7. Nell'Allegato C1, sezione  III,  lettera  c),  del  decreto  del
Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, dopo  le  parole:  "in
litri" la congiunzione: "e" e' sostituita dalla disgiunzione: "o". 
  8. I produttori di rifiuti pericolosi che non  sono  inquadrati  in
un'organizzazione di ente o impresa, sono soggetti all'obbligo  della
tenuta del registro di carico e scarico e vi adempiono attraverso  la
conservazione, in ordine cronologico, delle copie  delle  schede  del
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all´articolo  188-bis,  comma  2,  lett.  a),  relative  ai   rifiuti
prodotti, rilasciate dal trasportatore dei rifiuti stessi. 
  9. Le  operazioni  di  gestione  dei  centri  di  raccolta  di  cui
all'articolo 183, comma 1, lettera mm), sono escluse  dagli  obblighi
del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per  i
rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello  scarico  puo'
essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei  rifiuti
stessi dal centro di raccolta e in  maniera  cumulativa  per  ciascun
codice dell'elenco dei rifiuti. 
                                                 (41) (68a) (72) (82) 
 
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AGGIORNAMENTO (41) 
  Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l'art. 16, comma
2) che "Le disposizioni del presente articolo  entrano  in  vigore  a
decorrere dal giorno successivo alla  scadenza  del  termine  di  cui
all'articolo 12, comma 2 del decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare  in  data  17  dicembre  2009,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010,
e successive modificazioni". 
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AGGIORNAMENTO (68a) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 11, comma  3-bis)
che "Nei  dieci  mesi  successivi  alla  data  del  1º  ottobre  2013
continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di  cui  agli
articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152, nel testo previgente alle  modifiche  apportate  dal  decreto
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche'  le  relative  sanzioni.
Durante detto periodo, le sanzioni relative al  SISTRI  di  cui  agli
articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152, e successive modificazioni, non si applicano. Con il decreto  di
cui al  comma  4,  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare provvede alla modifica e all'integrazione della
disciplina degli adempimenti citati  e  delle  sanzioni  relativi  al
SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento  con  l'articolo
188-ter  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,   come
modificato dal comma 1 del presente articolo". 
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AGGIORNAMENTO (72) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dal  D.L.  30  dicembre
2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014,
n. 15, ha disposto (con l'art. 11,  comma  3-bis)  che  "Fino  al  31
dicembre 2014 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi
di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, nel testo previgente  alle  modifiche  apportate
dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le  relative
sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative  al  SISTRI  di
cui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, non si  applicano.  Con  il
decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare provvede alla modifica  e  all'integrazione
della disciplina degli adempimenti citati e delle  sanzioni  relativi
al  SISTRI,  anche  al  fine  di  assicurare  il  coordinamento   con
l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,
come modificato dal comma 1 del presente articolo". 
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AGGIORNAMENTO (82) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dal  D.L.  31  dicembre
2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015,
n. 11, ha disposto (con l'art. 11,  comma  3-bis)  che  "Fino  al  31
dicembre  2015  al  fine  di  consentire  la  tenuta   in   modalita'
elettronica dei registri di carico  e  scarico  e  dei  formulari  di
accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche' l'applicazione  delle
altre semplificazioni e le opportune modifiche  normative  continuano
ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi  di  cui  agli  articoli
188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,
nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo
3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le relative sanzioni. Durante  detto
periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis,
commi da 3 a 9, e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152, e  successive  modificazioni,  non  si  applicano.  Le  sanzioni
relative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis,  commi  1  e  2,  del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni, si applicano a decorrere dal 1º aprile  2015.  Con  il
decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare provvede alla modifica  e  all'integrazione
della disciplina degli adempimenti citati e delle  sanzioni  relativi
al  SISTRI,  anche  al  fine  di  assicurare  il  coordinamento   con
l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,
come modificato dal comma 1 del presente articolo".