Articolo 190
(Registri di carico e scarico)
1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico
e scarico dei rifiuti:
a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali
pericolosi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti
speciali non pericolosi di cui alle lettere c) e d) del comma 3
dell'articolo 184 e di rifiuti speciali non pericolosi da
potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera
g) del comma 3 dell'articolo 184;
b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che
raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di
preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e
smaltimento, compresi i nuovi produttori e, in caso di trasporto
intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in
attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa
navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo
trasporto ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, ultimo periodo; c)
gli intermediari e i commercianti di rifiuti.
1-bis. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di
carico e scarico:
a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono
volontariamente al sistema di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a),
dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema;
b) le attivita' di raccolta e trasporto di propri rifiuti
speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori
iniziali.
1-ter. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del
codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono
all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una
delle due seguenti modalita':
a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario
di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al
trasporto dei rifiuti, o della copia della scheda del sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a);
b) con la conservazione per tre anni del documento di
conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attivita' agricole,
rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti
nell'ambito del 'circuito organizzato di raccolta' di cui
all'articolo 183, comma 1, lettera pp).
1-quater. Nel registro di carico e scarico devono essere annotate
le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei
rifiuti prodotti o soggetti alle diverse attivita' di trattamento
disciplinate dalla presente Parte quarta. Le annotazioni devono
essere effettuate:
a) per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro dieci
giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico;
b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di
preparazione per il riutilizzo, entro dieci giorni lavorativi dalla
presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati da
detta attivita';
c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di
trattamento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico e
dalla conclusione dell'operazione di trattamento;
d) per gli intermediari e i commercianti, almeno due giorni
lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed entro dieci giorni
lavorativi dalla conclusione dell'operazione.
1-quinquies. Gli imprenditori agricoli di cui al comma 1-ter
possono sostituire il registro di carico e scarico con la
conservazione della scheda SISTRI in formato fotografico digitale
inoltrata dal destinatario. L'archivio informatico e' accessibile
on-line sul portale del destinatario, in apposita sezione, con nome
dell'utente e password dedicati.
2. I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto
di produzione o, nel caso in cui cio' risulti eccessivamente oneroso,
nel sito di produzione, e integrati con i formulari di
identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativi al
trasporto dei rifiuti, o con la copia della scheda del sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), trasmessa dall'impianto di
destinazione dei rifiuti stessi, sono conservati per cinque anni
dalla data dell'ultima registrazione.
3. I produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui
al comma 1, lettera a), la cui produzione annua di rifiuti non eccede
le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi, possono adempiere
all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti
anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o societa'
di servizi di diretta emanazione delle stesse, che provvedono ad
annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la
sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.
((3-bis. I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti
prodotti dalle attivita' di manutenzione delle reti relative al
servizio idrico integrato e degli impianti a queste connessi possono
essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del
gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione
all'autorita' di controllo e vigilanza)).
4. Le informazioni contenute nel registro di carico e scarico sono
rese disponibili in qualunque momento all'autorita' di controllo
qualora ne faccia richiesta.
5. I registri di carico e scarico sono numerati, vidimati e gestiti
con le procedure e le modalita' fissate dalla normativa sui registri
IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e
scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia
utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri sono
numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente
competenti.
6. La disciplina di carattere nazionale relativa ai registri di
carico e scarico e' quella di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come modificato dal comma 7.
7. Nell'Allegato C1, sezione III, lettera c), del decreto del
Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, dopo le parole: "in
litri" la congiunzione: "e" e' sostituita dalla disgiunzione: "o".
8. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in
un'organizzazione di ente o impresa, sono soggetti all'obbligo della
tenuta del registro di carico e scarico e vi adempiono attraverso la
conservazione, in ordine cronologico, delle copie delle schede del
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relative ai rifiuti
prodotti, rilasciate dal trasportatore dei rifiuti stessi.
9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui
all'articolo 183, comma 1, lettera mm), sono escluse dagli obblighi
del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i
rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico puo'
essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti
stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun
codice dell'elenco dei rifiuti.
(41) (68a) (72) (82)
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AGGIORNAMENTO (41)
Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l'art. 16, comma
2) che "Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a
decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui
all'articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010,
e successive modificazioni".
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AGGIORNAMENTO (68a)
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 11, comma 3-bis)
che "Nei dieci mesi successivi alla data del 1º ottobre 2013
continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli
articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le relative sanzioni.
Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli
articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni, non si applicano. Con il decreto di
cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare provvede alla modifica e all'integrazione della
disciplina degli adempimenti citati e delle sanzioni relativi al
SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l'articolo
188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
modificato dal comma 1 del presente articolo".
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AGGIORNAMENTO (72)
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dal D.L. 30 dicembre
2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014,
n. 15, ha disposto (con l'art. 11, comma 3-bis) che "Fino al 31
dicembre 2014 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi
di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate
dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le relative
sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di
cui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. Con il
decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare provvede alla modifica e all'integrazione
della disciplina degli adempimenti citati e delle sanzioni relativi
al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con
l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
come modificato dal comma 1 del presente articolo".
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AGGIORNAMENTO (82)
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dal D.L. 31 dicembre
2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015,
n. 11, ha disposto (con l'art. 11, comma 3-bis) che "Fino al 31
dicembre 2015 al fine di consentire la tenuta in modalita'
elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di
accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche' l'applicazione delle
altre semplificazioni e le opportune modifiche normative continuano
ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli
188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo
3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le relative sanzioni. Durante detto
periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis,
commi da 3 a 9, e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni, non si applicano. Le sanzioni
relative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, si applicano a decorrere dal 1º aprile 2015. Con il
decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare provvede alla modifica e all'integrazione
della disciplina degli adempimenti citati e delle sanzioni relativi
al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con
l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
come modificato dal comma 1 del presente articolo".