(CODICE CIVILE-art. 190)
                              Art. 190. 
 
         ((Responsabilita' sussidiaria dei beni personali.)) 
 
  ((I creditori possono agire in via sussidiaria sui  beni  personali
di ciascuno dei coniugi, nella misura della meta' del credito, quando
i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti  su
di essa gravanti)).