Art. 1901.
(Mancato pagamento del premio).
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio
stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore
ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto e' da lui
dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi
successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del
quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto e'
risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal
giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la
riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del
premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso
delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni
sulla vita.