Art. 191 
        Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi 
 
  1. Ferme restando le disposizioni  vigenti  in  materia  di  tutela
ambientale,  sanitaria  e  di  pubblica  sicurezza,  con  particolare
riferimento  alle  disposizioni  sul  potere  di  ordinanza  di   cui
all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,  istitutiva  del
servizio nazionale della protezione civile,  qualora  si  verifichino
situazioni di eccezionale  ed  urgente  necessita'  di  tutela  della
salute  pubblica  e  dell'ambiente,  e  non   si   possa   altrimenti
provvedere, il Presidente della  Giunta  regionale  o  il  Presidente
della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle
rispettive  competenze,  ordinanze  contingibili   ed   urgenti   per
consentire il ricorso temporaneo a speciali  forme  di  gestione  dei
rifiuti, anche in deroga alle  disposizioni  vigenti,  garantendo  un
elevato  livello  di  tutela  della  salute  e  dell'ambiente.  Dette
ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al  Ministro
della salute, al Ministro delle attivita' produttive,  al  Presidente
della regione e all'autorita' d'ambito di cui all'articolo 201  entro
tre giorni dall'emissione ed  hanno  efficacia  per  un  periodo  non
superiore a sei mesi. 
  2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui  al
comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed  adotta  le
iniziative necessarie per garantire  la  raccolta  differenziata,  il
riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In  caso  di
inutile decorso del termine e di accertata inattivita',  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del  territorio  diffida  il  Presidente
della Giunta regionale a provvedere entro un congruo  termine  e,  in
caso di protrazione dell'inerzia, puo' adottare  in  via  sostitutiva
tutte le iniziative necessarie ai predetti fini. 
  3. Le ordinanze di cui al comma  1  indicano  le  norme  a  cui  si
intende derogare e sono adottate su parere  degli  organi  tecnici  o
tecnico-sanitari locali, che si esprimono con  specifico  riferimento
alle conseguenze ambientali. 
  4. Le ordinanze di cui al comma 1 non possono essere reiterate  per
piu' di  due  volte.  Qualora  ricorrano  comprovate  necessita',  il
Presidente della regione d'intesa con  il  Ministro  dell'ambiente  e
della  tutela  del  territorio  puo'  adottare,  dettando  specifiche
prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre  i  predetti
termini. 
  5. Le ordinanze di  cui  al  comma  1  che  consentono  il  ricorso
temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti  pericolosi  sono
comunicate dal Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio
alla Commissione dell'Unione europea. 
 
          Nota all'art. 191:
              - L'art.  5  della  legge  24  febbraio  1992,  n. 225,
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1992, n. 64,
          supplemento  ordinario  (Istituzione del Servizio nazionale
          della protezione civile), e' il seguente:
              "Art.  5  (Stato di emergenza e potere di ordinanza). -
          1.  Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1,
          lettera  c),  il  Consiglio  dei  Ministri, su proposta del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  ovvero, per sua
          delega  ai  sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il
          coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di
          emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale
          in  stretto  riferimento alla qualita' ed alla natura degli
          eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale
          revoca  dello stato di emergenza al venir meno dei relativi
          presupposti.
              2.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di  emergenza
          conseguenti  alla  dichiarazione  di  cui  al  comma  1, si
          provvede,  nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
          13,  14,  15  e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
          ogni  disposizione  vigente,  e  nel  rispetto dei principi
          generali dell'ordinamento giuridico.
              3.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, ovvero,
          per  sua  delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
          per  il coordinamento della protezione civile, puo' emanare
          altresi'  ordinanze  finalizzate  ad  evitare situazioni di
          pericolo  o  maggiori danni a persone o a cose. Le predette
          ordinanze  sono  comunicate al Presidente del Consiglio dei
          Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
              4.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, ovvero,
          per  sua  delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
          per   il   coordinamento   della   protezione  civile,  per
          l'attuazione  degli  interventi  di  cui ai commi 2 e 3 del
          presente  articolo,  puo' avvalersi di commissari delegati.
          Il  relativo  provvedimento  di  delega  deve  indicare  il
          contenuto   della   delega  dell'incarico,  i  tempi  e  le
          modalita' del suo esercizio.
              5.  Le  ordinanze  emanate in deroga alle leggi vigenti
          devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
          si intende derogare e devono essere motivate.
              6.  Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo
          sono  pubblicate  nella  GazzettaUfficiale della Repubblica
          italiana,   nonche'   trasmesse   ai   sindaci  interessati
          affinche'  vengano  pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma
          1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.".