Art. 191.
  Valutazione di attivita' a livello di esposizione molto variabile

  1. Fatto  salvo  il  divieto  al  superamento  dei valori limite di
esposizione, per attivita' che comportano un'elevata fluttuazione dei
livelli  di esposizione personale dei lavoratori, il datore di lavoro
puo'  attribuire  a  detti  lavoratori un'esposizione al rumore al di
sopra  dei  valori  superiori di azione, garantendo loro le misure di
prevenzione   e  protezione  conseguenti  e  in  particolare:  a)  la
disponibilita'  dei dispositivi di protezione individuale dell'udito;
b)  l'informazione  e  la  formazione;  c) il controllo sanitario. In
questo  caso  la  misurazione  associata alla valutazione si limita a
determinare  il  livello  di  rumore  prodotto dalle attrezzature nei
posti   operatore   ai  fini  dell'identificazione  delle  misure  di
prevenzione  e  protezione  e per formulare il programma delle misure
tecniche e organizzative di cui all'articolo 192, comma 2.
  2.  Sul  documento  di valutazione di cui all'articolo 28, a fianco
dei  nominativi  dei  lavoratori  cosi' classificati, va riportato il
riferimento al presente articolo.