Art. 191 
 
                   Forma e contenuto delle riserve 
 
                 (art. 31, d.m. ll.pp. n. 145/2000) 
 
    1. L'esecutore, e' sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni
del direttore dei lavori,  senza  poter  sospendere  o  ritardare  il
regolare sviluppo dei lavori, quale che sia  la  contestazione  o  la
riserva che egli iscriva negli atti contabili. 
    2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza  sul  primo  atto
dell'appalto idoneo a riceverle,  successivo  all'insorgenza  o  alla
cessazione   del   fatto   che   ha   determinato   il    pregiudizio
dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le  riserve
sono iscritte anche nel registro di contabilita' all'atto della firma
immediatamente successiva al  verificarsi  o  al  cessare  del  fatto
pregiudizievole. Le riserve non espressamente  confermate  sul  conto
finale si intendono abbandonate. 
    3. Le riserve  devono  essere  formulate  in  modo  specifico  ed
indicare con precisione le ragioni sulle quali esse  si  fondano.  In
particolare, le riserve devono contenere a pena  di  inammissibilita'
la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore,  ritiene  gli
siano dovute. 
    4.  La  quantificazione  della  riserva  e'  effettuata  in   via
definitiva,  senza  possibilita'   di   successive   integrazioni   o
incrementi rispetto all'importo iscritto.