(Norme-art. 191)
                              Art. 191 
               (Applicazione del divieto di soggiorno) 
  1. Il provvedimento del magistrato di sorveglianza che  applica  il
divieto di soggiorno in determinati luoghi a norma dell'articolo  233
del codice penale e' immediatamente comunicato dalla cancelleria agli
organi di pubblica sicurezza dei  comuni  o  delle  province  cui  si
riferisce il divieto. Di ogni trasgressione gli organi predetti fanno
rapporto  al  magistrato  di   sorveglianza   per   i   provvedimenti
conseguenti.