Art. 191 
 
 
              (Cessione di immobili in cambio di opere) 
 
  1. Il bando di gara  puo'  prevedere  a  titolo  di  corrispettivo,
totale o parziale, il trasferimento all'affidatario della  proprieta'
di beni  immobili  appartenenti  all'amministrazione  aggiudicatrice,
gia' indicati nel programma triennale per i lavori o  nell'avviso  di
pre informazione per i servizi e le forniture  e  che  non  assolvono
piu',   secondo   motivata    valutazione    della    amministrazione
aggiudicatrice  o  dell'ente  aggiudicatore,  funzioni  di   pubblico
interesse. 
  2. Possono formare oggetto di trasferimento anche i  beni  immobili
gia'  inclusi  in  programmi  di  dismissione,  purche'  prima  della
pubblicazione del bando o avviso  per  l'alienazione,  ovvero  se  la
procedura di dismissione ha avuto esito negativo. 
  3. Il bando di gara  puo'  prevedere  che  il  trasferimento  della
proprieta' dell'immobile e  la  conseguente  immissione  in  possesso
dello  stesso  avvengano   in   un   momento   anteriore   a   quello
dell'ultimazione dei lavori, previa presentazione di  idonea  polizza
fideiussoria per un valore pari al valore dell'immobile medesimo.  La
garanzia fideiussoria, rilasciata con le modalita'  previste  per  il
rilascio  della  cauzione  provvisoria,  prevede   espressamente   la
rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma
2 del codice civile, nonche' l'operativita' della  garanzia  medesima
entro  15  giorni  a  semplice  richiesta  scritta   della   stazione
appaltante. La fideiussione e'  progressivamente  svincolata  con  le
modalita' previste con riferimento alla cauzione definitiva. 
 
          Note all'art. 191 
              - Si riporta l'articolo 1957 del Codice civile: 
              "Art. 1957 (Scadenza dell'obbligazione principale) 
              Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la  scadenza
          dell'obbligazione principale, purche'  il  creditore  entro
          sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e
          le abbia con diligenza continuate. 
              La disposizione si applica anche  al  caso  in  cui  il
          fideiussore ha espressamente limitato la  sua  fideiussione
          allo stesso termine dell'obbligazione principale. 
              In questo caso pero' l'istanza contro il debitore  deve
          essere proposta entro due mesi. 
              L'istanza proposta contro  il  debitore  interrompe  la
          prescrizione anche nei confronti del fideiussore.".