(CODICE CIVILE-art. 191)
                              Art. 191. 
 
                    Scioglimento della comunione. 
 
  La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte
presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo  scioglimento
o per la cessazione degli  effetti  civili  del  matrimonio,  per  la
separazione personale, per la separazione giudiziale  dei  beni,  per
mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di
uno dei coniugi. 
 
  ((Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi  si
scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale  autorizza  i
coniugi a vivere separati, ovvero alla  data  di  sottoscrizione  del
processo verbale di separazione consensuale dei  coniugi  dinanzi  al
presidente, purche' omologato. L'ordinanza con  la  quale  i  coniugi
sono autorizzati a vivere separati e' comunicata all'ufficiale  dello
stato  civile  ai  fini  dell'annotazione  dello  scioglimento  della
comunione)). ((229)) 
 
  Nel caso di azienda di cui alla lettera d)  dell'articolo  177,  lo
scioglimento della comunione puo'  essere  deciso,  per  accordo  dei
coniugi, osservata la forma prevista dall'articolo 162. 
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AGGIORNAMENTO (229) 
  La L. 6 maggio 2015, n. 55 ha disposto (con l'art. 3, comma 1)  che
le  modifiche  disposte  al  presente  articolo   si   applicano   ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore  della  presente
legge, anche nei casi in cui il procedimento di  separazione  che  ne
costituisce il presupposto  risulti  ancora  pendente  alla  medesima
data.