(CODICE CIVILE-art. 1913)
                             Art. 1913. 
 
           (Avviso all'assicuratore in caso di sinistro). 
 
  L'assicurato deve  dare  avviso  del  sinistro  all'assicuratore  o
all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da
quello in cui il sinistro si e' verificato o l'assicurato ne ha avuta
conoscenza. Non e' necessario l'avviso, se l'assicuratore o  l'agente
autorizzato alla conclusione  del  contratto  intervengono  entro  il
detto termine alle operazioni di salvataggio o di  constatazione  del
sinistro. 
 
  Nelle assicurazioni contro la  mortalita'  del  bestiame  l'avviso,
salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.