(CODICE CIVILE-art. 1915)
                             Art. 1915. 
 
      (Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio). 
 
  L'assicurato che dolosamente non adempie  l'obbligo  dell'avviso  o
del salvataggio perde il diritto all'indennita'. 
 
  Se l'assicurato omette  colposamente  di  adempiere  tale  obbligo,
l'assicuratore ha diritto di  ridurre  l'indennita'  in  ragione  del
pregiudizio sofferto.