ART. 192 
                       (divieto di abbandono) 
 
   1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo  e
nel suolo sono vietati. 
   2. E'  altresi'  vietata  l'immissione  di  rifiuti  di  qualsiasi
genere, allo stato solido  o  liquido,  nelle  acque  superficiali  e
sotterranee. 
   3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli  articoli
255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 e' tenuto a
procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei
rifiuti ed al ripristino dello stato dei  luoghi  in  solido  con  il
proprietario e con  i  titolari  di  diritti  reali  o  personali  di
godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo
di  dolo  o  colpa,  in  base  agli   accertamenti   effettuati,   in
contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti  al
controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal  fine
necessarie ed il termine  entro  cui  provvedere,  decorso  il  quale
procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero
delle somme anticipate. 
   4. Qualora la responsabilita' del fatto illecito sia imputabile ad
amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi  e  per
gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la  persona  giuridica
ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona  stessa,
secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.  231,
in  materia   di   responsabilita'   amministrativa   delle   persone
giuridiche, delle societa' e delle associazioni. 
 
          Nota all'art. 192:
              - Il   decreto   legislativo  8 giugno  2001,  n.  231,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140,
          reca:   «Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa
          delle   persone   giuridiche,   delle   societa'   e  delle
          associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma
          dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300».