Art. 192 
 
 
            (Regime speciale degli affidamenti in house) 
 
  1. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire  adeguati
livelli di pubblicita' e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti  aggiudicatori  che
operano  mediante  affidamenti  diretti  nei  confronti  di   proprie
societa' in house di cui  all'articolo  5.  L'iscrizione  nell'elenco
avviene a domanda, dopo che sia  stata  riscontrata  l'esistenza  dei
requisiti, secondo le modalita' e i criteri che l'Autorita' definisce
con  proprio  atto.  La   domanda   di   iscrizione   consente   alle
amministrazioni aggiudicatrici e agli  enti  aggiudicatori  sotto  la
propria  responsabilita',  di  effettuare  affidamenti  diretti   dei
contratti   all'ente   strumentale.   Resta   fermo   l'obbligo    di
pubblicazione degli atti connessi  all'affidamento  diretto  medesimo
secondo quanto previsto al comma 3. 
  2. Ai fini dell'affidamento in house  di  un  contratto  avente  ad
oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza,  le
stazioni appaltanti effettuano preventivamente la  valutazione  sulla
congruita'  economica  dell'offerta  dei  soggetti  in  house,  avuto
riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella
motivazione  del  provvedimento  di  affidamento  delle  ragioni  del
mancato ricorso al mercato, nonche' dei benefici per la collettivita'
della  forma  di  gestione  prescelta,  anche  con  riferimento  agli
obiettivi  di  universalita'  e   socialita',   di   efficienza,   di
economicita' e di qualita' del servizio, nonche' di ottimale  impiego
delle risorse pubbliche. 
  3.  Sul  profilo  del  committente  nella  sezione  Amministrazione
trasparente  sono  pubblicati  e  aggiornati,  in  conformita'   alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33,  in
formato open-data, tutti  gli  atti  connessi  all'affidamento  degli
appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti  nell'ambito
del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162. 
 
          Note all'art. 192 
              - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
          della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
          trasparenza e diffusione di  informazioni  da  parte  delle
          pubbliche amministrazioni)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80.