Art. 1923.
(Diritti dei creditori e degli eredi).
Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario
non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla
revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle
relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle
donazioni.