ART. 193 
                       (trasporto dei rifiuti) 
 
   1. Durante il trasporto effettuato da enti  o  imprese  i  rifiuti
sono accompagnati da  un  formulario  di  identificazione  dal  quale
devono risultare almeno i seguenti dati: 
    a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore; 
    b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto; 
    c) impianto di destinazione; 
    d) data e percorso dell'istradamento; 
    e) nome ed indirizzo del destinatario. 
   2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve  essere
redatto  in  quattro  esemplari,  compilato,  datato  e  firmato  dal
produttore  o  dal  detentore  dei  rifiuti   e   controfirmato   dal
trasportatore. Una copia  del  formulario  deve  rimanere  presso  il
produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e  datate  in
arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal  destinatario  e  due
dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al  detentore.  Le
copie del formulario devono essere conservate per cinque anni. 
   3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono
essere imballati ed etichettati in conformita' alle norme vigenti  in
materia. 
   4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto
di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che  gestisce  il  servizio
pubblico ne' ai trasporti di rifiuti non  pericolosi  effettuati  dal
produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e  saltuario,  che
non eccedano la quantita' di trenta chilogrammi o di trenta litri. 
   5. La disciplina  di  carattere  nazionale  relativa  al  presente
articolo e' definita con decreto del Ministro dell'ambiente  e  della
tutela del territorio da emanarsi entro sessanta giorni  dall'entrata
in  vigore  della   parte   quarta   del   presente   decreto.   Sino
all'emanazione del  predetto  decreto  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente  1°  aprile
1998, n. 145. 
   6. La definizione del modello e dei contenuti  del  formulario  di
identificazione e le modalita' di numerazione, di  vidimazione  e  di
gestione dei formulari  di  identificazione,  nonche'  la  disciplina
delle specifiche responsabilita'  del  produttore  o  detentore,  del
trasportatore  e  del  destinatario  sono  fissati  con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  tenendo  conto
delle specifiche modalita' delle singole tipologie di trasporto,  con
particolare riferimento ai trasporti intermodali,  ai  trasporti  per
ferrovia e  alla  microraccolta.  Sino  all'emanazione  del  predetto
decreto continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni: 
    a) relativamente alla definizione del modello e dei contenuti del
formulario di identificazione, si applica  il  decreto  del  Ministro
dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145; 
    b) relativamente alla numerazione e vidimazione, i  formulari  di
identificazione  devono  essere  numerati  e  vidimati  dagli  uffici
dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura o  dagli  uffici  regionali  e  provinciali
competenti in  materia  di  rifiuti  e  devono  essere  annotati  sul
registro IVA acquisti.  La  vidimazione  dei  predetti  formulari  di
identificazione e' gratuita e non e'  soggetta  ad  alcun  diritto  o
imposizione tributaria. 
   7. Il formulario  di  cui  al  presente  articolo  e'  validamente
sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai
documenti previsti dalla normativa comunitaria  di  cui  all'articolo
194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale. 
   8. Le disposizioni del presente articolo  non  si  applicano  alle
fattispecie disciplinate dal decreto legislativo 27 gennaio 1992,  n.
99,  relativo  ai  fanghi  in  agricoltura,  compatibilmente  con  la
disciplina di cui al regolamento (CEE) n. 259/1993  del  1°  febbraio
1993. 
   9. La movimentazione dei  rifiuti  esclusivamente  all'interno  di
aree private non e' considerata trasporto ai fini della parte  quarta
del presente decreto. 
   10.  Il  documento  commerciale,  di  cui   all'articolo   7   del
regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
per gli operatori soggetti all'obbligo della tenuta dei  registri  di
carico e scarico di cui all'articolo 190,  sostituisce  a  tutti  gli
effetti il formulario di identificazione di cui al comma 1. 
   11. La microraccolta dei  rifiuti,  intesa  come  la  raccolta  di
rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso piu'
produttori o detentori svolta con  lo  stesso  automezzo,  dev'essere
effettuata nel piu' breve tempo tecnicamente possibile. Nei formulari
di identificazione dei rifiuti devono essere indicate,  nello  spazio
relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in
cui  il  percorso  dovesse  subire  delle  variazioni,  nello  spazio
relativo  alle   annotazioni   dev'essere   indicato   a   cura   del
trasportatore il percorso realmente effettuato. 
   12. La sosta durante il trasporto  dei  rifiuti  caricati  per  la
spedizione all'interno dei porti  e  degli  scali  ferroviari,  delle
stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo,  gli  stazionamenti
dei veicoli in configurazione di trasporto, nonche' le soste tecniche
per le operazioni di  trasbordo  non  rientrano  nelle  attivita'  di
stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera l),  purche'  le
stesse siano dettate da esigenze  di  trasporto  e  non  superino  le
quarantotto ore, escludendo dal  computo  i  giorni  interdetti  alla
circolazione. 
   13. Il formulario di identificazione dei rifiuti di cui al comma 1
sostituisce a tutti gli effetti  il  modello  F  di  cui  al  decreto
ministeriale 16 maggio 1996, n. 392. 
 
          Note all'art. 193:
              - Il  decreto  ministeriale  1° aprile  1998,  n.  145,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1998, n. 109,
          reca: "Regolamento recante la definizione del modello e dei
          contenuti  del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai
          sensi  degli  articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma
          4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22".
              - Il  decreto  ministeriale  16 maggio  1996,  n.  392,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 1996, n. 173,
          reca:  "Regolamento  recante  norme  tecniche relative alla
          eliminazione degli olii usati".