Art. 193.
            Uso dei dispositivi di protezione individuali

  1.  In  ottemperanza  a  quanto disposto dall'articolo 18, comma 1,
lettera  c),  il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti
dal  rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e
protezione  di  cui  all'articolo  192,  fornisce  i  dispositivi  di
protezione   individuali   per  l'udito  conformi  alle  disposizioni
contenute nel titolo III, capo II, e alle seguenti condizioni:
    a)  nel  caso  in  cui  l'esposizione  al  rumore superi i valori
inferiori  di  azione  il  datore  di lavoro mette a disposizione dei
lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito;
    b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra
dei  valori  superiori  di azione esige che i lavoratori utilizzino i
dispositivi di protezione individuale dell'udito;
    c)  sceglie  dispositivi di protezione individuale dell'udito che
consentono  di  eliminare  il  rischio  per  l'udito  o di ridurlo al
minimo,    previa   consultazione   dei   lavoratori   o   dei   loro
rappresentanti;
    d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale
dell'udito.
  2.  Il  datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai
dispositivi   di  protezione  individuale  dell'udito  indossati  dal
lavoratore solo ai fini di valutare l'efficienza dei DPI uditivi e il
rispetto  del  valore  limite  di esposizione. I mezzi individuali di
protezione   dell'udito  sono  considerati  adeguati  ai  fini  delle
presenti  norme  se,  correttamente  usati,  mantengono un livello di
rischio uguale od inferiore ai livelli inferiori di azione.