Art. 193. Obbligo dell'assicurazione di responsabilita' civile 1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilita' civile verso terzi. 2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione a lire quattromilioni. 3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 e' ridotta ad un quarto quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilita' verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile (a). 4. Si applicano gli articoli 13, comma terzo, e 21, comma primo, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (b).
(a) Si riporta l'art. 1901, secondo comma, del codice civile: "Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza". (b) Il testo dell'art. 13, comma 3, della legge n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale) e' il seguente: "E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dalla assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione". Il testo dell'art. 21, comma 1, della citata legge n. 689/1981 e' il seguente: "Quando e' accertata la violazione del primo comma dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e' sempre disposta la confisca del veicolo a motore o del natante che appartiene alla persona a cui e' ingiunto il pagamento, se entro il termine fissato con l'ordinanza- ingiunzione non viene pagato, oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei mesi".