Art. 193. 
Scrutini  finali  di  promozione,  esami  di   idoneita'   ed   esami
                             integrativi 
  1. I voti di profitto e di condotta degli  alunni,  ai  fini  della
promozione alle classi successive alla  prima,  sono  deliberati  dal
consiglio di classe al termine delle lezioni, con  la  sola  presenza
dei docenti. La promozione  e'  conferita  agli  alunni  che  abbiano
ottenuto voto non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o in
ciascun gruppo di discipline e ad otto decimi in condotta. Il voto in
condotta inferiore a otto decimi comporta il  rinvio  agli  esami  di
riparazione su tutte le discipline. 
  2. L'ammissione agli esami di idoneita', di cui  all'articolo  192,
e' subordinata all'avvenuto conseguimento,  da  parte  dei  candidati
privatisti, della licenza della scuola media tanti anni prima  quanti
ne occorrono  per  il  corso  normale  degli  studi.  Ai  fini  della
partecipazione agli esami di idoneita' sono  equiparati  ai  suddetti
candidati privatisti, coloro che, prima del  15  marzo,  cessino  dal
frequentare l'istituto o  scuola  statale,  pareggiata  o  legalmente
riconosciuta. Supera gli esami di idoneita' chi abbia  conseguito  in
ciascuna delle prove scritte ed in quella orale voto non inferiore ai
sei decimi. 
  3. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo  dal  conseguimento
della licenza di scuola media i candidati  che  abbiano  compiuto  il
diciottesimo anno di eta' il  giorno  precedente  quello  dell'inizio
delle prove scritte degli esami di idoneita'; coloro  che,  nell'anno
in corso, abbiano compiuto o compiano il ventitreesimo anno  di  eta'
sono altresi' dispensati dalla presentazione di qualsiasi  titolo  di
studio inferiore. Tale eta' e' abbassata a ventun anni per gli  esami
di idoneita' nelle scuole magistrali. 
  4. Coloro che nello scrutinio finale di promozione  o  nella  prima
sessione  degli  esami  di  idoneita'  non  abbiano   conseguito   la
sufficienza in una o piu' discipline o gruppi  di  discipline  ovvero
nelle prove di esame, e coloro che non abbiano  potuto  cominciare  o
compiere le prove scritte o presentarsi  all'orale,  sono  ammessi  a
sostenere esami  di  riparazione  ovvero  a  ripetere  gli  esami  di
idoneita' in una seconda sessione. Detti esami si svolgono dall'1  al
9 settembre. 
  5. Gli esami integrativi, di cui  all'articolo  192,  comma  2,  si
svolgono in un'unica sessione speciale, che deve aver  termine  prima
dell'inizio delle lezioni.